Notifica non perfezionata e mancata riattivazione del procedimento notificatorio: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 750 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti processuali, qualora la notifica non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha non solo la facoltà ma il dovere di chiedere all’ufficiale giudiziario la riattivazione del procedimento notificatorio. Per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, la riattivazione deve avvenire con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ossia trenta giorni per il ricorso per cassazione, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali. Il mancato esito della notifica per irreperibilità del destinatario, ove non seguito dalla riattivazione, determina l’inammissibilità del ricorso. La notificazione alla parte personalmente è altresì necessaria quando sia decorso l’anno dal deposito della sentenza di primo grado e la parte sia rimasta contumace in appello.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a una società per la rettifica della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2006, accertando costi indeducibili riconducibili a fattispecie di reato, spese di manutenzione di automezzi e plusvalenze patrimoniali non dichiarate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio, rigettandolo quanto ai costi indeducibili per difetto di motivazione dell’avviso e, di conseguenza, quanto all’IVA ritenuta indetraibile.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della disciplina sui costi di reato e sul riparto dell’onere probatorio in materia di IVA, nonché l’erronea applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di allegazione delle dichiarazioni di terzi. La società intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare, in modo assorbente, la questione della regolarità della notificazione del ricorso. Dagli atti risultano una prima notifica a mezzo postale non andata a buon fine per la irreperibilità del destinatario, e una seconda consegna presso il difensore della società, anch’essa senza esito perché il professionista risultava trasferito dallo studio. Un’ulteriore consegna è stata eseguita solo in data 9 marzo 2017.

Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 17352 del 2009, secondo cui, se la notifica non si conclude positivamente per cause non imputabili al richiedente, questi può e deve chiedere la ripresa del procedimento notificatorio, con effetto retroattivo dal momento iniziale di attivazione, purché la riattivazione intervenga entro un termine ragionevolmente contenuto. Precisa poi che la portata del principio è stata successivamente qualificata: la Cass. n. 18074 del 2012 ha ribadito l’esistenza dell’onere di riattivazione.

Con le Sezioni Unite n. 14594 del 2016, richiamate insieme a successivi arresti, la Corte ha ulteriormente precisato che l’attività del notificante è oggi qualificata come dovere e che il limite temporale coincide con la metà del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., pari, per il ricorso per cassazione, a trenta giorni. Resta salva la possibilità di dimostrare, con prova rigorosa, l’esistenza di circostanze eccezionali.

Nel caso concreto, il mancato esito delle notifiche non è dipeso da causa imputabile all’Amministrazione, che però non ha proceduto alla riattivazione della procedura, limitandosi a depositare, in data 11-12 settembre 2023, l’avviso di ricevimento e una videata relativa all’indirizzo del difensore. La Corte rileva altresì che, essendo decorso l’anno dal deposito della sentenza di primo grado e rimasta la società contumace in appello, la notifica andava effettuata alla parte personalmente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell’intimata, e nessun raddoppio del contributo unificato, essendo le Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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