Motivazione apparente e abuso del processo in tema di IVA (Cass. civ. Sez. V n. 27783 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è affetta da motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e dell’art. 132 cod. proc. civ., la sentenza di merito che dia conto delle deduzioni delle parti, le valuti analiticamente ed esponga in modo chiaro l’iter logico-giuridico seguito, superando così il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati, l’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo: il non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere la responsabilità aggravata del ricorrente, con condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e versamento di ulteriore somma alla cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Ufficio contestava alla società contribuente l’oggettiva inesistenza delle prestazioni di sponsorizzazione documentate da due fatture del 2014, per un imponibile complessivo di euro 130.000,00 e IVA detraibile esposta nel periodo d’imposta 2015. La contestazione riguardava la c.d. sovraffatturazione delle prestazioni rese dalla società sportiva.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata confermava la statuizione. I giudici di appello ritenevano provato lo svolgimento delle prestazioni, ma mancante la prova certa dei relativi costi, non risultando i pagamenti tracciati né alcuna compensazione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4, del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., deducendo che la sentenza di appello presentasse motivazione apparente e contraddittoria, con riflessi sul riparto dell’onere della prova.
La Corte richiama la nozione consolidata di motivazione apparente: essa ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento, oppure, pur indicandoli, non faccia seguire una disamina chiara e sufficiente sul piano logico e giuridico. Il riferimento è a Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016, oltre che a Cass. n. 13977 del 2019 e Cass. n. 6758 del 2022. La motivazione è parimenti apparente quando, pur graficamente esistente e persino sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme, non consente alcun controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio, non attingendo il minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost.
Nel caso concreto, la Corte esclude il vizio. La CGT di secondo grado ha dato conto delle deduzioni delle parti, valutandole analiticamente, ed ha esposto le ragioni del decisum con chiara individuazione dell’iter logico-giuridico, ampiamente articolato. Il contenuto della motivazione si pone dunque al di sopra del minimo costituzionale con riguardo ai profili censurati, secondo il parametro di Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. Il motivo è pertanto infondato e il ricorso rigettato.
La Corte affronta poi il profilo processuale. Poiché la decisione fa seguito a istanza di decisione collegiale proposta dopo la comunicazione della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione l’orientamento delle Sezioni Unite n. 28540 e n. 27195 del 2023, conformemente a Cass. Sez. III n. 31839 del 2023. Il non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata, integra un’ipotesi tipica di abuso del processo. Da qui la condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e di ulteriori euro 1.500,00 ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende, oltre alle spese processuali liquidate in euro 6.000,00.
Nota della Redazione
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