Prescrizione decennale per i tributi erariali definitivi, quinquennale per interessi e sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 749 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai tributi erariali — Irpef, Ires, Irap, Iva — accertati e divenuti definitivi per omessa impugnazione non è applicabile la prescrizione breve quinquennale prevista dall’art. 2948 cod. civ. per le prestazioni periodiche, poiché i crediti erariali non costituiscono prestazioni periodiche, derivando da valutazioni effettuate per ciascun anno sulla sussistenza dei presupposti impositivi. In mancanza di espressa disposizione di legge trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., quale unico termine rilevante in fase di recupero. Restano invece soggetti al termine quinquennale gli interessi, per l’esplicita indicazione dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, e le sanzioni, in ragione dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. La definitività del ruolo non determina la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 cod. civ., salvo che esista un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificata il 21 febbraio 2013 dall’agente della riscossione, relativa a tributi per l’anno 1996 già oggetto di cartella di pagamento notificata il 6 febbraio 2002, eccependo la prescrizione delle pretese.
La CTP accoglieva il ricorso per il decorso di oltre dieci anni dalla regolare notificazione della cartella. La CTR, su appello dell’Agenzia delle entrate e del concessionario, confermava applicando il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione proponevano ricorsi per cassazione, il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso dell’agente della riscossione, notificato dopo quello dell’Agenzia, va qualificato come ricorso incidentale. È dichiarata inammissibile la memoria del successore ex lege, poiché l’attività difensiva del procuratore già costituito può svolgersi solo nei confronti del soggetto estinto e non del nuovo soggetto, che richiede un nuovo conferimento della procura, nella specie non depositata.
Il primo motivo dell’Agenzia e i primi due dell’agente sono disattesi. L’intimazione di pagamento, pur non indicata espressamente dall’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 tra gli atti impugnabili, è impugnabile ove sia manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria. Nella specie il contribuente ha dedotto non vizi degli atti precedenti ma il fatto estintivo sopravvenuto della prescrizione, da cui l’interesse all’impugnazione.
Il secondo motivo dell’Agenzia e il terzo e quarto dell’agente sono fondati nei limiti indicati. Il richiamo all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, estraneo alla vicenda, non rende inammissibile la censura perché resta chiara la ragione di doglianza.
Nel merito, il principio è che ai tributi erariali definitivi per omessa impugnazione non si applica la prescrizione breve, poiché i crediti erariali non sono prestazioni periodiche: essi derivano da valutazioni annuali sui presupposti impositivi. Trova quindi applicazione la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. Per interessi e sanzioni opera invece il termine quinquennale.
Quanto alla definitività del titolo, la Sez. U n. 23397 del 2016 ha affermato che la scadenza del termine per impugnare l’atto di riscossione produce solo l’irretrattabilità del credito, non la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 cod. civ., salvo titolo giudiziale definitivo, nella specie assente. I motivi sono accolti per Iva e Irpef e per il contributo straordinario per l’Europa, di natura addizionale Irpef; rigettati per il contributo sanitario nazionale e per le sanzioni. Sugli interessi l’accoglimento è limitato a quelli maturati nei cinque anni anteriori all’intimazione. La sentenza è cassata con rinvio.
Nota della Redazione
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