Accertamento sintetico: prova contraria e durata del possesso delle risorse (Cass. civ. Sez. V n. 10188 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, il maggior reddito si desume dalla spesa sostenuta e la rettifica si fonda sulla presunzione che il costo sia sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. La prova contraria non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di risorse di natura non reddituale, poiché l’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 esige una prova documentale dell’entità di tali redditi e della durata del relativo possesso, quali circostanze sintomatiche dell’impiego per le spese contestate. Gli estratti conto bancari sono idonei a tale prova solo se dimostrano la permanenza delle risorse e non il loro semplice transito. Il controllo di legittimità non può sindacare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
Il Fatto
Un contribuente, esercente la professione di avvocato, impugna l’avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2007, l’Amministrazione finanziaria aveva accertato sinteticamente un maggior reddito. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglie parzialmente l’appello del contribuente.
Quest’ultimo ricorre in Cassazione censurando, sotto il profilo della violazione di legge, la parte della sentenza d’appello che aveva ritenuto non decisiva la disponibilità di un cospicuo saldo bancario negli anni 2005 e 2006. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova in materia di accertamento a mezzo redditometro. Esclude che sussista un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ravvisando piuttosto un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria a carico del contribuente.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento: inizialmente si richiedeva la dimostrazione dell’effettivo utilizzo delle risorse non reddituali per l’acquisizione proprio degli incrementi oggetto di accertamento; un indirizzo successivo reputava sufficiente la sola prova della disponibilità. La giurisprudenza si è poi stabilizzata in termini mediani.
Il punto di approdo è che, pur non pretendersi la prova che le ulteriori entrate siano state impiegate proprio per coprire le spese contestate, è necessaria una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o potuto accadere. In tal senso rileva il riferimento dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 alla prova dell’entità e della durata del possesso, con la finalità di ancorare a fatti oggettivi, quantitativi e temporali, la riferibilità della maggiore capacità contributiva.
La Corte chiarisce che la prova può essere fornita con gli estratti conto bancari, purché idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente. Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta conforme a tali principi, avendo escluso che il contribuente avesse provato la persistenza delle risorse e il loro impiego per le spese contestate.
Il ricorso è infine inammissibile nella parte in cui lamenta errori di giustificazione, poiché il controllo di legittimità non può tradursi in un non consentito giudizio di merito. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza obbligo di dare conto di ogni singolo dato probatorio. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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