Estinzione del giudizio per definizione agevolata e concordato preventivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 14391 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 5 legge n. 130/2022, con il pagamento delle somme dovute, determina l’estinzione del giudizio di legittimità limitatamente alla posizione del contribuente che ne ha beneficiato. L’avvenuto pagamento del debito erariale in sede di concordato preventivo non fa venir meno l’interesse del contribuente alla decisione sul ricorso per cassazione, atteso che la valutazione della sussistenza del credito in quella sede non ha efficacia di giudicato. Il motivo di ricorso che censura l’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile laddove non indichi specificamente gli elementi fattuali trascurati dal giudice di merito e si limiti a rimettere in discussione la valutazione probatoria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Costruzioni Casanova s.r.l. un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, recuperando a tassazione maggiori corrispettivi di vendita di immobili. Con separati avvisi, l’Ufficio recuperava i maggiori ricavi extra-contabili anche nei confronti dei tre soci, ritenendoli ripartiti pro quota.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi riuniti, ma la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in riforma, li rigettava. La società e i soci proponevano ricorso per cassazione; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti dei tre soci, che avevano presentato istanza di definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130/2022, con il pagamento delle somme previste. Tale definizione, ha precisato, opera solo per le posizioni dei contribuenti che vi hanno aderito.
Per la società, invece, la Corte ha escluso che l’inclusione dei debiti erariali nel concordato preventivo e il loro pagamento facessero venir meno l’interesse a decidere: la valutazione della sussistenza del credito in sede concorsuale non ha efficacia erga omnes, sicché il ricorso andava esaminato nel merito.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile, perché la ricorrente non aveva indicato quali elementi fattuali la Commissione Tributaria Regionale avesse omesso di esaminare, limitandosi a contestare la valutazione probatoria, non censurabile in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è stato dichiarato il secondo motivo, formulato in modo astratto e volto a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto della Corte territoriale.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti, in quanto concernenti gli avvisi di accertamento notificati ai soci, la cui posizione era già stata definita in via agevolata. Il ricorso della società è stato quindi rigettato, con condanna alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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