Cartella di pagamento con cognome errato: individuazione del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 22250 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione del cognome del destinatario di una cartella di pagamento non ne determina la nullità quando l’atto contenga altri elementi idonei e sufficienti all’individuazione della persona fisica del contribuente. Il vizio di trascrizione del nominativo non incide sull’ordine di pagamento, purché il destinatario sia concretamente identificabile attraverso i restanti dati anagrafici e fiscali. Il giudice del merito accerta con valutazione di fatto quale sia il soggetto effettivamente destinatario dell’atto impositivo. Tale accertamento, se sorretto da motivazione logica e non contraddittoria, è insindacabile in cassazione e rende inammissibile il motivo che ne pretenda il riesame.
Il Fatto
Il contribuente riceveva una cartella di pagamento concernente IRPEF, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2015. Proponeva ricorso deducendo di essere persona diversa dal destinatario dell’atto, indicato con un cognome differente dal proprio. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello.
Il contribuente ricorreva allora per cassazione, affidandosi a un unico motivo. L’Agenzia delle entrate – Riscossione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo la nullità insanabile della cartella emessa nei confronti di un soggetto con cognome diverso da quello del destinatario della notificazione a mezzo PEC.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il giudice di appello aveva svolto un compiuto accertamento di fatto, ritenendo che il destinatario della cartella fosse proprio l’attuale ricorrente.
Tale conclusione era fondata sulla valorizzazione di molteplici elementi coincidenti: il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale e l’indirizzo PEC cui l’atto era stato inoltrato, corrispondente a quello del contribuente.
La Corte osserva che, nonostante l’erronea indicazione del cognome, sussistono sufficienti elementi per l’individuazione della persona fisica destinataria. La motivazione della CTR è giudicata logica e non contraddittoria.
Né può ritenersi che la cartella manchi del nominativo del destinatario: il nominativo è indicato, sia pure con un mero errore di trascrizione, che non inficia la corretta individuazione del soggetto cui l’ordine di pagamento è rivolto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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