Notifica PEC della cartella esattoriale e vizi del titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V n. 15903 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente rispetto al registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla ricezione da un indirizzo diverso da quello presente nel registro. La copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. È infine infondata la censura sulla mancata attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico, trattandosi di formalità non prescritta dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973. I vizi di nullità della sentenza di primo grado, non rientranti nelle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., si convertono in motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., senza regressione del procedimento.
Il Fatto
Il contribuente impugna una cartella di pagamento relativa all’anno 2014, emessa in esito a un controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinge l’appello, confermando la regolarità della notifica a mezzo PEC e la validità della cartella.
Il contribuente ricorre in cassazione con due motivi, deducendo l’omessa pronuncia sull’istanza di trattazione scritta ex art. 27 d.l. n. 137 del 2020 e l’errata applicazione del combinato disposto degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 16-ter d.l. n. 179 del 2012. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, qualificato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., è dichiarato inammissibile. I vizi di nullità della sentenza di primo grado, riconducibili all’omesso riscontro del giudice sull’istanza di trattazione scritta, si convertono in motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., senza comportare regressione del procedimento davanti al primo giudice, non rientrando l’ipotesi tra quelle tassativamente indicate nell’art. 354 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui, in considerazione dell’effetto sostitutivo della pronuncia d’appello, non può essere denunciato in cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello (Cass., Sez. U, n. 36596 del 2021; Cass. n. 1323 del 2018; Cass. n. 5644 del 2025): è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo avverso la sentenza d’appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio non avrebbe comportato rimessione al primo giudice e il giudice d’appello abbia deciso nel merito.
Il secondo motivo è infondato in tutti e tre i profili evocati. Quanto alla notifica a mezzo PEC, la Corte dà continuità all’indirizzo secondo cui l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica, occorrendo che la parte evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa (Cass. n. 18684 del 2023).
Sulla sottoscrizione, la copia informatica della cartella in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 35541 del 2023). Parimenti infondata è la censura sulla mancata attestazione di conformità, formalità non prescritta dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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