Impugnabilità estratto di ruolo limitata ai pregiudizi tassativi anche nei giudizi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 15905 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, si applica anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore. La norma specifica e concretizza l’interesse ad agire a fronte del ruolo e della cartella invalidamente notificata, rendendo l’estratto di ruolo non impugnabile e ammettendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella nei soli casi tassativamente indicati, quando il debitore dimostri il concreto pregiudizio previsto. Le fattispecie legali non sono esemplificative e non tollerano interpretazione analogica o estensiva; chi agisce in giudizio deve allegare e provare lo specifico interesse, anche nel giudizio di legittimità, a pena di inammissibilità della domanda.
Il Fatto
Il contribuente, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese, riceveva una cartella di pagamento per recupero a tassazione di IVA relativa all’anno 1995, oltre interessi, quale responsabile solidale dei debiti societari. L’atto era stato emesso nei confronti della società e mai notificato al socio.
Il contribuente impugnava quindi l’estratto di ruolo davanti alla giustizia tributaria di primo grado, deducendo l’omessa notifica della cartella, la prescrizione della pretesa e l’errata formazione del ruolo per difetto di valido titolo esecutivo. Il ricorso era respinto sia in primo che in secondo grado. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistito dall’agente della riscossione con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai principi affermati dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di cui sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo, senza che la lettura dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 gli imponga una tutela esclusivamente differita.
Su questo quadro è però intervenuto l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 aggiungendo il comma 4-bis. La nuova disposizione sancisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili soltanto quando il debitore dimostri un pregiudizio concreto, riconducibile alle ipotesi previste: partecipazione a procedure di appalto, verifiche su somme dovute da soggetti pubblici, perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno chiarito che tale disciplina opera anche per i giudizi pendenti, perché specifica l’interesse alla tutela immediata. La Corte nega l’irragionevolezza della norma: essa contrasta la prassi di azioni proposte a notevole distanza dall’emissione delle cartelle e persegue finalità deflattive, coerenti con la Corte cost. n. 77 del 2018.
L’estratto di ruolo resta atto interno e non lesivo, mentre la cartella non notificata diviene impugnabile solo se quella situazione produce il pregiudizio economico indicato. L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, deve essere dimostrato, con allegazione possibile anche nel giudizio di legittimità. I casi previsti sono tassativi e insuscettibili di applicazione analogica o estensiva, senza che ciò comprima la tutela, poiché residua il potere cautelare del giudice tributario e ordinario.
Nel caso concreto il contribuente non ha precisato alcuno specifico interesse all’impugnazione riferito alle ipotesi del comma 4-bis. La Corte cassa quindi la sentenza d’appello e dichiara inammissibile per difetto di interesse l’originario ricorso, compensando le spese e dando atto dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.