Notifica PEC cartella PDF valida senza firma digitale e motivazione per richiamo (Cass. civ. Sez. V n. 15906 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato .pdf è valida e non richiede il formato .p7m, essendo il protocollo di trasmissione di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente allegare. La notifica effettuata tramite indirizzo PEC istituzionale, ancorché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto. L’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza dipende dalla riferibilità inequivocabile all’organo titolare del potere di emetterlo. L’intimazione di pagamento, quando segue un atto impositivo che ha già determinato il quantum del debito e degli interessi, è congruamente motivata con il semplice richiamo all’atto e alla cartella presupposti e con la quantificazione degli ulteriori accessori, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per plurimi tributi, chiedendone l’annullamento per vizi di notifica, carenza di motivazione e mancata allegazione degli atti prodromici. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2360/2023 depositata il 20 aprile 2023, confermava la decisione di primo grado.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo vizi procedurali relativi allo svolgimento dei gradi di merito, l’invalidità della notifica a mezzo PEC di un file non firmato digitalmente, il difetto di motivazione dell’intimazione e l’errore nella condanna alle spese. Le Agenzie delle Entrate resistevano con controricorso; la Regione e il Comune intimati non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che alcune cartelle richiamate nell’intimazione erano state oggetto di istanza di definizione agevolata e un’altra era stata stralciata: per tali partite è dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il primo motivo, incentrato sul mancato rispetto del termine di trenta giorni per l’avviso di fissazione dell’udienza di primo grado e sul diniego dell’udienza a distanza in appello, è dichiarato inammissibile per sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., nonché per difetto di specificità e autosufficienza. Nel merito, la Corte ricorda che la trattazione in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di istanza di parte, costituisce nullità che non impone la retrocessione al primo grado, essendo l’appello nel processo tributario gravame sostitutivo.

Il secondo motivo è respinto nel merito richiamando il principio secondo cui la notifica della cartella a mezzo PEC in formato .pdf è valida, non essendo necessario il formato .p7m (Cass. n. 30922 del 2024). Le Sezioni Unite n. 15979 del 2022 hanno chiarito che la notifica da indirizzo PEC non elencato non è nulla ove abbia raggiunto lo scopo, e la Corte ribadisce che l’omessa sottoscrizione della cartella non ne determina l’invalidità quando il documento sia inequivocabilmente riferibile all’organo titolare del potere (Cass. n. 31605 del 2019; Cass. n. 19327 del 2024).

Il terzo motivo è infondato: l’intimazione di pagamento che segua un atto impositivo già determinativo del quantum è congruamente motivata con il semplice richiamo all’atto e alla cartella presupposti, secondo il principio espresso da Cass. n. 27504 del 2024, che ha esteso all’intimazione la regola già affermata dalle Sezioni Unite n. 22281 del 2022 per la cartella di pagamento.

Il quarto motivo, sulla condanna alle spese, è infondato: i giudici di merito hanno correttamente applicato il criterio della soccombenza e, nel processo tributario, all’Amministrazione assistita da propri funzionari spetta la liquidazione delle spese con la riduzione del venti per cento dei compensi (art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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