Ricorsi identici avverso la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. (Cass. civ. Sez. V n. 9658 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., i ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza di merito devono essere riuniti, anche d’ufficio, in un solo processo ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. La riunione costituisce misura obbligatoria preliminare alla decisione e consente una sola trattazione degli atti, con applicazione per una sola volta delle conseguenze sanzionatorie. È inammissibile il motivo con cui si denuncia un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che si risolva nella richiesta di una diversa valutazione delle prove o in una alternativa ricostruzione del fatto, essendo precluso nel giudizio di legittimità un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2013, concernente maggiori imposte a titolo di IRES, IRAP e IVA, fondato sulla presenza di fatture passive per servizi di catering e banquetting in assenza delle corrispondenti fatture attive e sulla bassa redditività dei costi rispetto ai ricavi.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Nella memoria illustrativa la ricorrente rappresentava che, per un malfunzionamento del sistema informatico PCT, lo stesso ricorso risultava iscritto due volte, dando luogo a un secondo procedimento identico avverso la medesima sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della pluralità di impugnazioni avverso lo stesso provvedimento. Rileva che si tratta di ipotesi di riunione obbligatoria ex art. 335 cod. proc. civ., che impone di unire in un solo processo tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, anche d’ufficio. La riunione è misura preliminare necessaria alla decisione e consente, per economia processuale, un’unica trattazione.
La difesa della ricorrente aveva invocato la dichiarazione di inesistenza giuridica del ricorso successivamente depositato o, in subordine, la riunione, ma la Corte osserva che anche nel secondo procedimento la parte aveva presentato istanza di decisione nonostante l’adozione della proposta di definizione accelerata, sicché quel ricorso non poteva considerarsi rinunciato. Richiama, pur in fattispecie parzialmente diversa, la Sez. III, ord. n. 511 del 09.01.2025, che in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza distingue l’ipotesi del ricorso non coltivato.
Nel merito, il motivo deduce un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata valutazione di una scrittura privata. La Corte lo ritiene inammissibile per genericità. Ricorda che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha circoscritto la censura alla necessità di individuare un preciso fatto storico, di natura decisiva, omesso dal giudice di merito, come affermato dalla Sez. V, ord. n. 18886 del 04.07.2023 e dalla Sez. VI-1, ord. n. 2268 del 26.01.2022.
Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415 del 29.10.2018; Cass. n. 8493/2020; Cass. n. 4416 del 13.02.2023; Cass. n. 31551 del 25.10.2022).
Sotto altro profilo, il mezzo tende a proporre una diversa valutazione delle prove e ha contenuto inammissibilmente meritale. Sul punto la Corte richiama la Sez. II, ord. n. 10927 del 23.04.2024, per la quale è inammissibile il motivo che sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, e le Sezioni Unite n. 34476 del 27.12.2019, secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di vizi di legge o motivazionali, miri a una rivalutazione dei fatti storici. La valutazione delle prove, anche presuntive, resta riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione (Sez. II, ord. n. 20553 del 19.07.2021).
Nota della Redazione
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