Principi di diritto (Massima) La verifica dei presupposti fattuali che consentano l’applicazione del regime di cui all’art. 2112 c.c., ivi inclusa la preesistenza del ramo d’azienda e la sua autonomia funzionale, costituisce un accertamento di merito che, ove espresso con motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità. La perizia di parte, pur non costituendo prova, ha valore di indizio e può essere valutata dal giudice nel suo prudente apprezzamento, unitamente ad altri elementi di riscontro. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale, non già quando abbia semplicemente esercitato il proprio potere valutativo.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di una società del settore delle telecomunicazioni, aveva impugnato il trasferimento del proprio rapporto di lavoro in conseguenza della cessione di un ramo d’azienda denominato “Network build & field services Italy”. Egli deduceva la mancata preesistenza del ramo ceduto, sia sotto il profilo temporale che organizzativo, nonché il difetto di autonomia funzionale. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 617/2024, aveva confermato la decisione di primo grado, sia pure con diversa motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. Avverso tale sentenza, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, sostenendo che la Corte territoriale aveva deciso il gravame senza consentire la discussione orale e senza concedere un termine per note di replica. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevando che dal verbale d’udienza risultava che il difensore dell’appellante aveva avuto la possibilità di discutere la causa, ma si era limitato a chiedere un rinvio per il deposito di note, richiesta poi rigettata. La Corte ha chiarito che, nel rito del lavoro, la mancata concessione di un termine per note non integra violazione del diritto di difesa, specie quando la causa è stata trattenuta in decisione e la parte non ha dimostrato di essere stata pregiudicata nella propria difesa.
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost., lamentando che la Corte d’Appello aveva deciso il merito senza che i difensori potessero assistere alla lettura del dispositivo. La Corte ha rigettato anche tale censura, osservando che la decisione immediata del gravame, in ossequio ai principi di concentrazione e immediatezza del processo del lavoro, non impone al giudice di attendere la presenza fisica dei difensori per la lettura del dispositivo, essendo la loro assenza imputabile esclusivamente alla loro libera scelta.
Il terzo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione di varie norme (artt. 113, 115, 116 c.p.c., 2112, 1406, 2697, 2343 c.c.), è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la verifica dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, se adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità. Ha inoltre precisato che la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale, non già quando abbia semplicemente esercitato il proprio prudente apprezzamento. La Corte ha escluso che la Corte territoriale avesse violato tali principi, avendo fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi, ivi inclusa la perizia di parte, valutata come indizio corroborato da altri riscontri.
Quanto alla censura relativa all’utilizzo della perizia del dott. Santaniello, la Corte ha osservato che la perizia di parte, pur non costituendo prova, ha valore di indizio e può essere legittimamente valutata dal giudice, unitamente ad altri elementi. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto che tale perizia fosse corroborata da ulteriori riscontri fattuali, e aveva quindi legittimamente attribuito ad essa idoneità dimostrativa. La Suprema Corte ha infine dichiarato inammissibile il controricorso di una delle società controricorrenti per difetto di procura speciale, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della sola società che aveva validamente resistito.