Usucapione dell’immobile ereditario e azione di riduzione della legittima (Cass. civ. Sez. II n. 22814 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisto per usucapione di un bene compreso nell’asse ereditario ne determina la fuoriuscita dal patrimonio del de cuius e sottrae il cespite all’azione di riduzione proposta dal legittimario pretermesso, perché la titolarità si consegue a titolo originario e non per successione testamentaria. Non sussiste alcuna incompatibilità tra la domanda con cui si chiede di essere dichiarati eredi universali e la riconvenzionale di usucapione, operando tra le due azioni un rapporto di alternatività o di subordinazione. Il legittimario totalmente pretermesso può acquisire diritti sui beni ereditari mediante la sola domanda di riduzione, non qualificabile come petitio hereditatis, poiché egli non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius. Ove il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, la parte soccombente che ricorra in cassazione ha l’onere di denunciare l’errore e di dimostrare che il motivo possedeva i requisiti dell’art. 342 c.p.c.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio della de cuius, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Savona la nipote e la figlia della defunta, chiedendo di dichiarare inesistenti, nulli o annullabili due testamenti olografi per difetto di forma o per incapacità della testatrice e, in subordine, di disporre la riduzione delle disposizioni lesive dei suoi diritti di legittima. Le convenute hanno resistito e proposto riconvenzionale di usucapione dell’immobile.

Il Tribunale ha respinto le domande principali e dichiarato l’usucapione. La Corte d’Appello di Genova, riformando parzialmente la pronuncia, ha ritenuto che l’usucapione avesse riguardato le sole quote riconducibili al padre dei due figli e che le disposizioni testamentarie ledessero la legittima del ricorrente, pari a un sesto dell’asse, rimettendo la causa sul ruolo. Il ricorrente impugna per cassazione con cinque motivi; le controricorrenti propongono ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il ricorso incidentale e i motivi secondo e quarto del ricorso principale, perché investono da diverse prospettive l’accoglimento della riconvenzionale di usucapione. Il ricorso incidentale è fondato: dal riesame della sentenza di primo grado emerge che il Tribunale non aveva dichiarato l’usucapione della sola quota paterna, ma dell’intero immobile, acquisito a titolo originario dalle convenute per effetto di atti di interversione nel possesso risalenti agli anni Ottanta.

Il bene era dunque fuoriuscito dall’asse ereditario già al momento della morte della de cuius. Ne consegue che nessuna incompatibilità sussiste tra la domanda di accertamento della qualità di erede universale e l’azione di usucapione: tra le due domande opera un rapporto di alternatività o di subordinazione, e l’acquisto a titolo originario rende l’istituzione ereditaria priva di effetto solo rispetto a quel cespite. La sentenza non definitiva del 2015 si era limitata ad affermare che competeva all’attore la prova della falsità del testamento, senza attribuire la qualità di erede universale e senza consumare il potere decisorio sulla riconvenzionale.

La Corte rileva poi che il ricorso non censura il passaggio in cui la sentenza impugnata ha giudicato insufficienti le ragioni di gravame ai sensi dell’art. 342 c.p.c., trattandosi di ratio decisoria che il ricorrente avrebbe dovuto motivatamente impugnare, non riproponendo le medesime censure di merito definite in rito. Richiama il principio secondo cui la parte soccombente che intenda impedire il passaggio in giudicato della declaratoria di inammissibilità deve denunciare l’errore e dimostrare la specificità del motivo (Cass. 18776/2023; Cass. 21514/2019).

Il primo e il terzo motivo sono inammissibili: la sentenza d’appello non contiene alcuna menzione della questione dell’inesistenza del testamento, diversa dalla contestata non conformità della copia all’originale. Il disconoscimento di conformità presuppone l’esistenza di un originale non prodotto e non implica la negazione della sua esistenza. In mancanza di querela di falso, la copia è pienamente utilizzabile (Cass. 24049/2024; Cass. 134/2025); spetta a chi sostiene l’inesistenza dell’originale darne prova.

Il quinto motivo è infondato per difetto di interesse, avendo la sentenza accertato l’autenticità del testamento e l’usucapione dell’unico bene dell’asse. Il legittimario pretermesso può acquisire diritti sui beni ereditari mediante la sola domanda di riduzione, non qualificabile come petitio hereditatis (Cass. 5731/1988). La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il principale e cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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