Visto di conformità leggero: verifica sostanziale e responsabilità solidale del commercialista per il visto falso (Cass. trib. 8845/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8845/2026, pubblicata l’8 aprile 2026 (R.G.N. 21174/2022) — camera di consiglio del 29 gennaio 2026, Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, Relatore Lucio Luciotti.

Il principio di diritto

Il visto di conformità cd. leggero, di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 — da distinguersi da quello cd. pesante (certificazione tributaria) — comporta in capo al professionista, anche in adempimento del dovere di diligenza cd. qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c., un obbligo di verifica non meramente formale, ma sostanziale, diretto ad accertare la sussistenza non soltanto documentale ma effettiva del dato esposto nella dichiarazione da lui predisposta, con conseguente sua responsabilità per il rilascio di un visto risultato falso.

Il fatto

Nell’ambito di un meccanismo fraudolento — il pagamento di accise su prodotti energetici mediante compensazione di falsi crediti IVA — l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva avvisi di pagamento e atti di irrogazione di sanzioni anche nei confronti di un commercialista, quale coobbligato solidale, per aver certificato con visto di conformità un credito IVA inesistente nella dichiarazione della società. La Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale del Friuli‑Venezia Giulia rigettavano le impugnazioni del professionista, che era stato anche condannato in sede penale per i medesimi fatti. Il commercialista ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

Il primo motivo è infondato. Il visto di conformità cd. leggero (art. 35 del d.lgs. n. 241/1997; art. 2 del D.M. n. 164/1999), pur distinto dal cd. pesante, non si riduce a un controllo formale o aritmetico: impone al professionista di riscontrare la corrispondenza dei dati alla documentazione e la loro effettiva sussistenza, con la diligenza qualificata dell’art. 1176, secondo comma, c.c.; chi rilascia il visto su un credito poi rivelatosi inesistente ne risponde. La Corte enuncia sul punto un espresso principio di diritto. Il secondo motivo è infondato: la riferibilità delle sanzioni alla sola persona giuridica (art. 7 del d.l. n. 269/2003) non deroga alla responsabilità concorsuale dell’estraneo — il professionista — ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 (Cass. n. 21092/2024; Cass. n. 7948/2025); egli risponde in solido anche dell’accisa evasa (Cass. n. 21776/2020), e la sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 è cumulabile con l’indennità di mora e gli interessi, di autonoma natura risarcitoria (Cass. n. 19338/2022; Cass. n. 16165/2016). Il terzo motivo è manifestamente infondato: nel contenzioso tributario la sentenza penale irrevocabile è un semplice elemento di prova liberamente valutabile (Cass. n. 2938/2015), senza automatica autorità di cosa giudicata; la Commissione regionale aveva comunque fondato la responsabilità anche su elementi diversi, e lo stesso ricorrente non aveva contestato la falsità del visto.

Esito: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Il commercialista che appone il visto di conformità “leggero” non può limitarsi a un riscontro formale dei dati: deve verificarne l’effettiva esistenza, pena la responsabilità — solidale, e qui estesa al tributo (l’accisa) — per il visto risultato falso. La responsabilità concorsuale del professionista sopravvive alla concentrazione delle sanzioni sulla persona giuridica; sanzione e indennità di mora restano cumulabili; e la sentenza penale sui medesimi fatti resta, nel giudizio tributario, un mero elemento di prova. La pronuncia è rilevante per la responsabilità dei professionisti nelle certificazioni fiscali e nelle frodi da crediti d’imposta inesistenti.

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