Notifica PEC da indirizzo non in INI-PEC: onere di allegare il pregiudizio (Cass. civ. Sez. V n. 5206 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, la circostanza che l’indirizzo del mittente non risulti dal registro INI-PEC non inficia la regolarità della notifica, essendo il mittente individuabile dall’indirizzo stesso. La maggiore rigidità formale richiesta per le notifiche digitali riguarda l’indirizzo del destinatario, non quello del mittente. Il contribuente che eccepisca l’invalidità deve allegare e provare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello pubblicato. In tema di fondo patrimoniale, l’iscrizione ipotecaria è legittima solo se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore ne ignorava l’estraneità, gravando sul debitore l’onere di provare l’estraneità del debito e la consapevolezza del creditore.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla contribuente una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. 602 del 1973, a tutela del credito derivante da svariate cartelle di pagamento. La contribuente impugnava l’atto; la CTP rigettava il ricorso e la CTR respingeva l’appello.
Proponeva quindi ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi, resistito con controricorso dall’agente. Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c.; a fronte di essa la ricorrente chiedeva la decisione collegiale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la sentenza di appello per avere ritenuto idonea la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, benché inoltrata da un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi né incluso nell’IPA, invece che dall’indirizzo presente nel registro. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che, in tema di notificazione a mezzo PEC da parte dell’amministrazione finanziaria, l’assenza dell’indirizzo del mittente nel registro INI-PEC non incide sulla regolarità della notifica, poiché il mittente è ricavabile dall’indirizzo stesso.
Il principio trova conferma in Cass. Sez. V n. 18684 del 2023 e in Cass. Sez. Un. n. 15979 del 2022: è necessario che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello risultante dal registro. Nel caso concreto la ricorrente non ha mai allegato i pregiudizi sofferti, venendo meno all’onere probatorio. L’uso di un indirizzo istituzionale, benché non pubblicato, non è nullo ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto: la maggiore rigidità formale è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non del mittente (Cass. Sez. Un. n. 15979 del 2022; Cass. Sez. V n. 564 del 2024).
Il secondo motivo è inammissibile: censura una ratio decidendi che non risulta espressa dalla sentenza impugnata.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria è ammessa anche sui beni del fondo patrimoniale alle condizioni dell’art. 170 c.c.: è legittima solo se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia o se il creditore ne ignorava l’estraneità, ma grava sul debitore l’onere di provare l’estraneità del debito e la consapevolezza del creditore (Cass. Sez. V n. 10166 del 2020). La CTR ha accertato in fatto, con motivazione sopra il minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014), che la ricorrente non ha assolto tale onere.
Il ricorso è rigettato con regolazione delle spese secondo soccombenza. Avendo la Corte definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., applica il terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., liquidando euro 6.000,00 ex terzo comma e ulteriori euro 3.000,00 ex quarto comma, in continuità con Sez. Un. n. 27195 del 2023 e Sez. Un. n. 27433 del 2023. La novità normativa codifica una ipotesi di abuso del processo: non attenersi alla valutazione del Presidente della Sezione poi confermata lascia presumere una responsabilità aggravata.
Nota della Redazione
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