Rimborso Irpef su norma unionale illegittima: vale il termine di decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 19778 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche quando l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea. L’efficacia retroattiva della pronuncia del giudice unionale incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, quali istituti posti a presidio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. L’indebito tributario resta quindi soggetto ai termini di decadenza e prescrizione delle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, compreso il contrasto con norme di diritto comunitario.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla CTP il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate aveva respinto l’istanza di rimborso delle maggiori ritenute Irpef subite sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo. L’Amministrazione finanziaria eccepiva la decadenza dal diritto, avendo l’istanza di rimborso presentata in data 24 ottobre 2006, oltre il termine di 48 mesi fissato dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, decorrente dal 31 dicembre 2001, quando la ritenuta era stata operata.
La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava la decisione. I giudici di appello ritenevano che il termine di decadenza dovesse decorrere dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere, individuata nella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’ordinanza della Corte di Giustizia del 16 gennaio 2008 n. 128, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 19, comma 4 bis, del d.P.R. n. 917/1986 nella parte in cui prevedeva una disparità di trattamento tra uomini e donne per la tassazione agevolata dell’incentivo all’esodo. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la decorrenza del termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi quando il tributo sia stato versato in applicazione di una norma poi dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea. L’Amministrazione deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo la legittimità della decorrenza del termine dalla data in cui la ritenuta era stata effettuata.
Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite n. 13676 del 16 giugno 2014, con orientamento seguito dalle sezioni semplici, hanno chiarito che il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata anche quando l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione. L’efficacia retroattiva della pronuncia, come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale, incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile quando sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.
Ne consegue che l’indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione delle singole leggi di imposta, qualunque sia la ragione della non debenza, sia essa l’erronea interpretazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario o uno jus superveniens con applicabilità retroattiva. La scadenza del termine di rimborso determina il consolidamento dei rapporti di dare e avere tra contribuente ed Erario e l’esaurimento del rapporto tributario, il cui contenuto non può più essere messo in discussione.
La Corte richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui, in materia tributaria, non assume rilievo la tutela del legittimo affidamento elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, poiché la materia rientra nel nucleo duro delle prerogative della potestà pubblica e prevale la natura autoritativa del rapporto tra contribuente e collettività. Anche la Corte di giustizia ha affermato che il diritto comunitario non vieta allo Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie.
Il ricorso erariale è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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