Risoluzione per inadempimento: la gravità va sempre valutata (Cass. civ. Sez. II n. 9399 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 1455 cod. civ., il giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento deve porsi, anche d’ufficio, il problema della gravità o meno dell’inadempimento ed è tenuto a indicare, in ipotesi di accoglimento, il motivo per cui, nel caso concreto, lo ritiene di non scarsa importanza. La gravità va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto. Il giudice non può ricavare implicitamente la valutazione dall’accoglimento di una domanda uguale e contraria proposta dalla controparte.

Il Fatto

Una società promissaria acquirente conveniva la promittente venditrice davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento della controparte a un contratto preliminare di vendita e la pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod. civ., con rideterminazione al ribasso del prezzo. La convenuta proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, con il diritto a trattenere le somme già ricevute.

Il Tribunale rigettava entrambe le domande. La Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarava il contratto risolto per inadempimento della promittente venditrice e la condannava alla restituzione di un importo con interessi e spese. La società soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di poteri rappresentativi di chi aveva rilasciato la procura. L’eccezione è destituita di fondamento, perché sussiste piena coincidenza tra il legale rappresentante, la sede legale della società risultante dalla visura camerale e il soggetto che aveva rilasciato la procura speciale. Irrilevante resta il refuso dell’epigrafe del ricorso.

Nel merito, il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1453 cod. civ.: la non scarsa importanza della prestazione inadempiuta sarebbe condizione dell’azione di risoluzione e andrebbe valutata obbligatoriamente dal giudice, anche d’ufficio. La Corte, pur riqualificando il motivo originariamente prospettato ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ne accerta la fondatezza.

La sentenza d’appello si limita a richiamare le argomentazioni del primo giudice — condotta non improntata a buona fede, mancata consegna degli immobili, carenza dei requisiti di sicurezza — e da queste trae l’accoglimento della domanda di risoluzione. La Corte qualifica tale affermazione come tautologica, priva di un autonomo confronto con la questione della gravità dell’inadempimento.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza: per valutare la gravità occorre considerare tutte le circostanze oggettive e soggettive da cui desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale (Sez. III n. 7187 del 2022; Sez. VI-3 n. 8220 del 2021). La gravità si commisura all’interesse della parte adempiente alla regolare esecuzione, non alla convenienza della risoluzione rispetto all’adempimento (Sez. I n. 8212 del 2020; Sez. III n. 4022 del 2018). Nel caso concreto la valutazione è rimasta del tutto negletta (Sez. II n. 5843 del 2024).

Assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo scrutinio degli elementi di fatto attenendosi al principio enunciato. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate dal giudice del rinvio.

Nota della Redazione

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