Notifica PEC invalida: nessun secondo invio prima delle formalità di completamento (Cass. civ. Sez. V n. 3703 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo posta elettronica certificata disciplinata dall’art. 60, d.P.R. n. 600/1973, ove l’indirizzo del destinatario risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica — costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata — non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via PEC decorsi almeno sette giorni. Tale secondo invio è riservato al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo. Le due ipotesi, introdotte dall’ipotetica “se” e separate dalla disgiuntiva “oppure”, sono infatti alternative e non cumulative.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle, eccependo l’omessa notifica di alcune di esse e, di conseguenza, la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.
Avverso tale decisione l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando l’erronea declaratoria di invalidità della notifica per difetto del secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni. La contribuente resisteva con controricorso; rimaneva intimata l’Agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
I due motivi — violazione degli artt. 60, d.P.R. n. 600/73, 26, d.P.R. n. 602/73 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 25, d.P.R. n. 602/73 in tema di decadenza — sono esaminati congiuntamente per connessione e sono ritenuti fondati. La notifica era avvenuta a mezzo PEC nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all’indirizzo risultante dal registro delle imprese, ma tale indirizzo era non valido secondo il rapporto del gestore della posta certificata.
Per questa ipotesi l’art. 60, d.P.R. n. 600/1973 impone il ricorso al deposito telematico nell’area riservata del sito InfoCamere e alla pubblicazione dell’avviso, oltre all’invio di raccomandata; la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore trasmette la ricevuta di accettazione. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto necessaria una seconda trasmissione PEC, nel termine dilatorio di sette giorni, sul modello della casella satura.
La Corte disattende tale lettura. Sul piano letterale, la previsione del secondo invio è riferita alla sola ipotesi di casella satura: la norma prevede “se anche a seguito di tale tentativo la casella di p.e. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo”. Le due ipotesi, introdotte dall’ipotetica “se” e separate dalla disgiuntiva “oppure”, sono alternative. Sul piano logico, sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio verso un indirizzo certificato come invalido e non più attivo.
Ne consegue il principio che, in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, le formalità di completamento non sono subordinate al secondo invio. La notifica risulta pertanto valida. Poiché le cartelle erano state notificate rispettivamente il 29 gennaio e il 15 febbraio 2018 e, ai sensi dell’art. 25, d.P.R. n. 602/73, il termine di decadenza scadeva il 31 dicembre 2018, la decadenza non si è verificata. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è respinto per le cartelle ancora in contestazione, con condanna della controricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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