La motivazione apparente della sentenza tributaria integra il vizio di nullità (Cass. civ. Sez. 5 n. 10655 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza della commissione tributaria regionale che, a fronte dell’appello dell’ufficio finanziario, si limiti ad affermare che quest’ultimo “non riesce a dimostrare il proprio assunto”, senza indicare le ragioni per cui il processo verbale di constatazione smentirebbe la ripresa fiscale, ovvero che accolga solo in parte l’appello del contribuente senza specificare quali ulteriori costi debbano essere dedotti dalla base imponibile, se essi siano stati effettivamente sostenuti e se non fossero già ricompresi nella deduzione forfettaria riconosciuta. La motivazione apparente integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte dell’amministratore giudiziario di una società a responsabilità limitata sottoposta a misura di prevenzione, dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui erano stati accertati maggiori ricavi, un maggior valore della produzione ai fini Irap e una maggiore imposta Iva.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte le doglianze della società. La sentenza di primo grado era stata impugnata sia dall’ufficio sia dal contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’ufficio, accogliendo solo parzialmente quello della società. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la sentenza impugnata era caratterizzata da una motivazione meramente apparente. Il giudice d’appello, infatti, non aveva spiegato le ragioni per cui l’ufficio non fosse riuscito a dimostrare il proprio assunto, né in quale parte il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza smentisse la ripresa fiscale relativa alla plusvalenza da cessione del terreno operata dalla società.
Ulteriore profilo di carenza motivazionale era stato individuato nell’accoglimento parziale dell’appello proposto dal contribuente: la Commissione regionale aveva omesso di indicare quali ulteriori costi dovessero essere dedotti dalla base imponibile, se gli stessi fossero stati effettivamente sostenuti e se non potessero già considerarsi ricompresi nella deduzione forfettaria riconosciuta dall’ufficio.
Alla luce di tali carenze, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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