Operazioni soggettivamente inesistenti e deducibilità dei costi ex art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 (Cass. civ. Sez. 5 n. 7334 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina di cui all’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, come novellato dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012, nel consentire la deduzione dei costi relativi a siffatte operazioni, preclude l’indeducibilità soltanto per i costi e le spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale sia stata esercitata l’azione penale. In base al comma 3 della medesima disposizione, la nuova disciplina, se più favorevole, ha efficacia retroattiva e si applica anche ai provvedimenti non definitivi alla data del 2 marzo 2012. L’onere di provare la consapevolezza del destinatario della fatturazione di inserirsi in un’evasione d’imposta grava sull’Amministrazione finanziaria, che può avvalersi anche di presunzioni; solo a seguito di tale prova insorge a carico del contribuente l’onere di dimostrare di aver adottato le cautele ragionevolmente esigibili da un operatore professionale.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria contestava a una società e ai relativi soci l’acquisto di telefoni cellulari da soggetti considerati cartiere o missing trader, nell’ambito di una frode carosello, disconoscendo la deducibilità dei costi e la detrazione dell’IVA. I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento, sostenendo la propria estraneità alla frode. Dopo un primo giudizio di merito favorevole ai contribuenti, la Corte di cassazione, con sentenza n. 40690/2021, cassava la decisione con rinvio. Il giudice del rinvio riconosceva la sussistenza della frode, ma annullava parzialmente gli atti impositivi, ritenendo deducibili i costi alla luce della sopraggiunta disciplina dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia delle entrate, sia i contribuenti, con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha affrontato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, incentrato sulla violazione dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012. La novella ha ridefinito la disciplina dei costi da reato, limitando l’indeducibilità ai soli costi direttamente utilizzati per la commissione di un delitto non colposo per il quale sia stata esercitata l’azione penale, con efficacia retroattiva se più favorevole al contribuente, ai sensi del comma 3. Nel caso di specie, ha osservato la Corte, i costi sostenuti per l’acquisto della merce non potevano qualificarsi come costi del reato, essendo le operazioni reali, sebbene soggettivamente inesistenti; diversamente opinando, la norma risulterebbe del tutto svuotata. Inoltre, la Corte ha rilevato la contraddittorietà della tesi erariale circa l’applicazione del metodo induttivo puro, posto che dagli stessi avvisi emergeva un richiamo all’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973.
Quanto al secondo motivo, concernente la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte ha richiamato i principi per cui tale vizio sussiste quando il giudice ometta di indicare gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento o quando la motivazione, ancorché graficamente esistente, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha invece espresso, seppure sinteticamente, le ragioni della decisione, individuando nella disciplina novellata il fondamento della deducibilità dei costi; il motivo è stato pertanto rigettato.
Il terzo motivo, sulla pretesa violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 per l’avvenuta deduzione forfetaria dei costi, è stato giudicato infondato sulla base delle medesime argomentazioni esposte in relazione al primo motivo, non avendo l’Agenzia fornito alcuna dimostrazione circa il superamento dei limiti di cui all’art. 109 d.P.R. n. 917/1986.
Con riferimento al ricorso incidentale dei contribuenti, la Corte ha richiamato il principio già enunciato nella sentenza n. 40690/2021, ribadendo che l’onere di provare la consapevolezza del contribuente di partecipare a un’evasione d’imposta grava sull’Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva correttamente valorizzato una serie di elementi indiziari — quali la rilevantissima entità delle operazioni e la natura dei soggetti contraenti — sufficienti a fondare la prova presuntiva della colpevole ignoranza della società. Le censure dei ricorrenti incidentali, pertanto, sono state ritenute inammissibili in quanto volte a sollecitare un ulteriore accertamento di merito, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha quindi rigettato entrambi i ricorsi, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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