La delega di firma dell’avviso di accertamento non richiede previa comunicazione al contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 15715 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, ha natura di delega di firma, non di funzioni, e non richiede, per la sua validità, né la previa comunicazione al contribuente, né l’indicazione nominativa del soggetto delegato, né il termine di validità, potendo tali elementi essere individuati anche mediante ordini di servizio. In caso di contestazione della legittimazione del sottoscrittore, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, producendo la relativa delega anche nel corso del secondo grado di giudizio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava ai contribuenti un avviso di rettifica e liquidazione relativo all’accertamento di valore di suoli agricoli oggetto di compravendita, accertando un valore superiore a quello dichiarato con conseguente maggiore imposta di registro e sanzione. I contribuenti impugnavano l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo sussistente il difetto di potere di firma del funzionario delegato. L’appello dell’Agenzia veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva necessaria per la validità della delega l’anteriore conoscenza dell’atto da parte del contribuente, con specificazione delle ragioni, del termine di validità e del nominativo del delegato. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, il quale sosteneva che il motivo di ricorso occultasse una rivalutazione del materiale probatorio. La censura prospetta invece una specifica violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto che condizione di legittimità dell’avviso fosse l’esistenza di una delega e la sua previa comunicazione al contribuente.
La Corte rileva come la sentenza impugnata abbia errato su entrambi i punti, violando l’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. In nessuna norma è infatti prevista la previa comunicazione al contribuente del provvedimento di delega, e la giurisprudenza richiamata dalla Commissione Tributaria Regionale non ha mai affermato che per la validità della delega quest’atto debba essere conosciuto anteriormente, avendo anzi ribadito che la nullità dell’avviso è riconducibile alla sola delega in bianco che non indichi il nome dei delegati.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, con l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. Nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della delega può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
Quanto all’onere probatorio, la Corte conferma che, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto diverso dal dirigente alla sottoscrizione dell’atto, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, producendo la relativa delega anche nel corso del secondo grado di giudizio. Nel caso di specie, il documento riprodotto nel ricorso delega il funzionario nella sua qualità di Direttore dell’Ufficio Territoriale, è sottoscritto dalla Direttrice Provinciale e prevede il termine di efficacia del provvedimento, non potendo pertanto essere imputato di genericità.
Il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Molise, in diversa composizione, per l’esame degli ulteriori motivi di censura prospettati dai contribuenti.
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Nota della Redazione
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