La nullità del ricorso introduttivo non nativo digitale è sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. 5 n. 12483 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto introduttivo del giudizio tributario, pur non predisposto in forma nativa digitale in un periodo in cui vige l’obbligo di adozione di tale forma, è affetto da nullità, non da inesistenza, quando sia chiaramente riferibile alla parte e al suo difensore. Tale nullità è sanabile ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra cui la notificazione da un indirizzo p.e.c. censito nel REGINDE. La sanatoria opera anche se l’atto sia stato formato in forma cartacea e successivamente scansionato e notificato via p.e.c., purché abbia raggiunto il suo scopo, come nel caso in cui la controparte si sia costituita in giudizio articolando le proprie difese.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui accertava un maggior reddito da lavoro autonomo per l’anno 2015, sulla base di indagini finanziarie relative al conto corrente bancario del medesimo. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che rigettava il ricorso.
In sede di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava il gravame, ritenendo però inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado, in quanto redatto in forma cartacea e successivamente scansionato e notificato via p.e.c., in violazione delle norme sul processo tributario telematico. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso in quanto strettamente connessi. Con il primo motivo il contribuente eccepisce la violazione dell’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art. 20 del d.lgs. n. 82/2005, deducendo la certa provenienza dell’atto dallo stesso ricorrente e dall’indirizzo p.e.c. del professionista. Con il secondo motivo si deduce la violazione del Regolamento UE n. 910/2014, richiamando il principio di non discriminazione del documento informatico rispetto a quello analogico.
La Suprema Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6477 del 2024, secondo cui il ricorso privo di firma digitale è affetto da un vizio di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, quando la paternità certa dell’atto sia desumibile da elementi qualificanti, quali la notificazione dell’atto nativo digitale dalla casella p.e.c. censita nel REGINDE e il successivo deposito della copia analogica con attestazione di conformità.
Applicando tale principio, la Corte afferma che l’atto introduttivo non predisposto in forma nativa digitale è affetto da nullità e non da inesistenza, qualora sia chiaramente riferibile alla parte e al suo difensore. Tale nullità può essere sanata ex art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo, con la conseguenza che il giudizio deve comunque ritenersi procedibile.
Nel caso di specie, pur essendo il ricorso originario cartaceo e successivamente scansionato e notificato via p.e.c. da indirizzo censito nel REGINDE, l’atto aveva raggiunto il suo scopo, avendo l’Agenzia delle Entrate potuto costituirsi e articolare le proprie difese senza alcun pregiudizio. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.