Notifica a mezzo PEC della sentenza e decorrenza del termine breve d’impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 5155 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della sentenza tributaria eseguita a mezzo posta elettronica certificata è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, senza che rilevino l’assenza di autorizzazione del Consiglio dell’Ordine in capo al difensore, la mancata attestazione di conformità di cui all’art. 25 bis del d.lgs. n. 546/1992 e la circostanza che la copia trasmessa non sia autentica. Gli effetti notificatori non dipendono da una conforme volontà della parte, ma sono regolati dalla legge e rispondono all’interesse pubblicistico alla stabilità del giudicato. Il carattere non autentico della copia non incide sul decorso del termine, salvo che il destinatario contesti l’incompletezza o la difformità rispetto all’originale. L’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che impone il deposito dell’originale o di copia autentica, non condiziona il termine breve.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato il 9.2.2021, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato l’appello erariale. Il giudice d’appello aveva confermato la decisione di prime cure, con cui era stato accolto il ricorso del contribuente avverso un’intimazione di pagamento notificata il 24.11.2017, relativa a otto cartelle per tributi vari. La decisione di secondo grado applicava il termine prescrizionale quinquennale e, in subordine, riteneva comunque prescritto il credito decennale per difetto di prova degli atti interruttivi.
Il contribuente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che il termine breve fosse decorso a seguito di una PEC del 22.7.2020, con cui il suo difensore aveva notificato all’Agenzia copia della sentenza d’appello, chiedendo il pagamento delle spese liquidate in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività, che assume rilievo assorbente rispetto ai due motivi di merito, incentrati sulla dedotta violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 cod. civ. e sull’asserita nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Collegio osserva che la notifica telematica era consentita nella specie. L’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis, ammetteva le notificazioni in via telematica secondo il d.m. n. 163 del 2013. Per le Commissioni tributarie della Basilicata l’estensione era stata disposta dal d.m. del 15.12.2016, che all’art. 2, comma 1, ne prevedeva l’applicazione agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15.2.2017. La notifica in discussione riguardava un’intimazione del 24.11.2017 e ricadeva quindi nell’ambito applicativo della disciplina telematica.
La Corte respinge le obiezioni dell’Agenzia sulla portata dell’atto. Gli effetti della notificazione non dipendono da una conforme volontà della parte, ma sono regolati dalla legge e rispondono all’interesse pubblicistico alla formazione e alla stabilità del giudicato: si producono una volta che l’atto presenti i requisiti previsti dalla norma, come nella specie (Cass. n. 18493 del 2014; Cass. n. 20193 del 2009; Cass. n. 11216 del 2008; Cass. n. 10878 del 2007). Né la richiesta di pagamento delle spese di primo grado, immediatemente esecutive ai sensi dell’art. 67 bis del d.lgs. n. 546/1992, poteva rendere equivoca la funzione notificatoria dell’allegazione della sentenza d’appello.
Quanto all’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine richiesta dall’art. 7 della legge n. 53/1994, il comma 4 bis, introdotto dall’art. 46 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, ne esclude espressamente l’esigenza per le notifiche effettuate a mezzo PEC. Parimenti irrilevante è la mancanza di attestazione di conformità: questa serve proprio ad attribuire valore di copia autentica all’atto, secondo l’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Il Collegio richiama quindi il principio consolidato, applicato anche nel processo tributario (Cass. n. 16104 del 2015), secondo cui la notifica della sentenza in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve, in ragione del numerus clausus delle ipotesi di nullità della notificazione, salvo che il destinatario lamenti l’incompletezza o la difformità della copia (Cass. n. 10138 del 2022; Cass. n. 10514 del 2015; Cass. n. 10224 del 2014). Nella specie nessuna contestazione di tal genere risulta proposta. L’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, che impone il deposito dell’originale o di copia autentica, non condiziona il decorso del termine, prevalendo l’orientamento che ricollega il termine breve alla sola notificazione (Cass. n. 4222 del 2015). Il ricorso è pertanto inammissibile in quanto tardivo, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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