TARSU, aree portuali e poteri impositivi dell’Unione dei Comuni (Cass. civ. Sez. V n. 11853 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, l’ente che subentra nella gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani succede anche nei rapporti tributari pregressi: l’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce all’Unione gli introiti derivanti dalle tasse sui servizi affidati, senza distinzione tra poste già maturate o ancora maturande. Il potere di imposizione non può connettersi a un soggetto diverso da quello che espleta il servizio; pertanto, prima dell’istituzione dell’Autorità portuale, l’attività di gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nella privativa comunale, con conseguente soggezione a tributo. Ai fini della TARSU, la nozione di aree scoperte di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 comprende ogni estensione spaziale utilizzabile e concretamente utilizzata, anche acquea, essendo irrilevante la mancata previsione regolamentare di una categoria specifica per ormeggi e spazi acquei.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’avviso di accertamento per la TARSU relativa agli anni dal 2007 al 2012, per l’importo di euro 104.319,00, riferito alla concessione demaniale di un pontile galleggiante per l’ormeggio e la manovra di imbarcazioni nello specchio d’acqua antistante la banchina del porto turistico.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha confermato la validità dell’atto impositivo, ritenendo che l’Unione potesse vantare pretese anche per annualità antecedenti l’affidamento del servizio, risalente al 2010, e che gli specchi d’acqua fossero soggetti a TARSU già prima dell’inserimento della categoria specifica nel regolamento unionale del 2012. La società propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, connessi, sono infondati. La Corte muove dall’art. 32, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce all’Unione gli introiti derivanti dalle tasse sui servizi affidati, senza discriminare tra poste già maturate e poste maturande. L’affidamento comporta la successione nella totalità dei rapporti amministrativi e fiscali, in coerenza con la ratio di concentrare in capo all’Unione l’esercizio definitivo e integrale delle funzioni.
La Corte valorizza l’art. 204, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006: i soggetti che gestiscono il servizio continuano a gestirlo fino all’istituzione del servizio integrato, il che lascia intendere che, dopo l’affidamento, l’ente concedente si spoglia di ogni potestà anche sui rapporti pregressi, compresi quelli tributari. Il trasferimento delle competenze avvenuto con la deliberazione consiliare del 2010 riguarda dunque anche l’accertamento, il controllo e l’esazione della TARSU per le annualità anteriori.
Sul secondo e terzo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina delle aree portuali. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, l’attività di gestione dei rifiuti solidi urbani nell’ambito delle aree portuali rientra nella competenza dell’Autorità portuale, con esclusione del potere impositivo comunale. Tuttavia tale principio presuppone l’istituzione dell’Autorità: l’elenco legislativo non contempla il porto di riferimento e, al momento dei fatti, l’Autorità non era stata istituita. Non si era perciò verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del Comune, che conserva la privativa e il correlato tributo. Nessuna competenza suppletiva spetta all’Autorità marittima in materia di tassazione dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito portuale.
Infine, la Corte ribadisce che la nozione di aree scoperte di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni spaziali utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità che produce rifiuti, indipendentemente dal supporto solido o liquido. È quindi irrilevante l’omessa previsione regolamentare di una categoria specifica comprendente ormeggi o spazi acquei, trovando la previsione applicazione per categoria e non per analogia.
Ne discende il rigetto del ricorso, con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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