Notifica diretta dell’iscrizione ipotecaria e inammissibilità del vizio motivazionale (Cass. civ. Sez. V n. 9866 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 è regolata dalle norme sul servizio postale ordinario e non da quelle della legge n. 890 del 1982, con esclusione dell’invio di una successiva raccomandata informativa. Il medesimo principio si applica all’iscrizione ipotecaria notificata direttamente dall’agente della riscossione. Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia confermato quella di primo grado sul medesimo punto, secondo il paradigma del doppio conforme ora trasposto nell’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e le 53 cartelle presupposte, relative a debiti tributari per complessivi euro 1.287.331,89. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, ritenendo rituali le notifiche degli atti e tempestiva l’intimazione rispetto al termine decennale. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, confermava la decisione, accertando la regolarità delle notifiche.
Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria, cui replicava l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo denunciavano il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rispettivamente per l’omesso esame dell’intervenuta prescrizione dei crediti e per l’omesso esame della regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte. La Corte li dichiara inammissibili per doppio conforme: l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n. 206/2021 e attuata dal d.lgs. n. 149/2022, ha collocato il doppio conforme nel terzo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., che ripropone la disciplina dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato.
La Corte rileva inoltre che la ricorrente, nel corpo della censura sulle notifiche, prospetta una questione di omessa pronuncia, del tutto diversa e da costruire ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il terzo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 145 e 140 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, con riferimento alla notifica dell’iscrizione ipotecaria. Secondo la ricorrente l’agente della riscossione avrebbe dovuto inviare raccomandata informativa dell’avvenuta consegna del plico. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
La Corte osserva anzitutto che la denunciata violazione di legge non è idonea a determinare la nullità della sentenza e che dalla sentenza impugnata non risulta che l’iscrizione ipotecaria fosse oggetto del contendere. Nel merito, richiama il principio consolidato per cui, quando la notifica è eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, forma semplificata giustificata dalla funzione pubblicistica dell’agente della riscossione. Il principio è applicabile anche all’iscrizione ipotecaria. Non è quindi necessaria la successiva raccomandata informativa, restando esclusa l’applicazione dell’art. 1, comma 883, della legge n. 145 del 2018, privo di efficacia retroattiva.
Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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