Visto infedele, competenza della direzione regionale e nullità dell’atto incompetente (Cass. civ. Sez. V n. 14750 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dei soggetti che rilasciano un visto di conformità o un’asseverazione infedeli sulla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 d.m. n. 164/1999 ha funzione anche punitiva e non meramente risarcitoria. Ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti di tali soggetti, della somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione di competenza funzionale è inderogabile e l’atto compiuto dall’ufficio incompetente è nullo, con la conseguenza che la relativa cartella di pagamento è illegittima nella sua interezza.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista abilitato all’assistenza fiscale, aveva apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione di un contribuente assistito, presentata nelle forme del modello 730 per l’annualità 2014. All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo a carico del professionista l’imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

Notificata la cartella di pagamento, il ricorrente l’ha impugnata sostenendo, tra l’altro, il difetto di competenza dell’ufficio procedente, poiché l’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 attribuisce la competenza alla direzione regionale del domicilio fiscale del trasgressore. La Commissione tributaria regionale ha respinto la tesi, qualificando la ripartizione territoriale come questione interna all’Amministrazione; di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato testuale dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, che riserva alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore la contestazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 3 e l’irrogazione delle relative sanzioni. Poiché la novella del 2014 ha modificato le conseguenze della violazione ma ne ha mantenuto inalterato il comportamento illecito — l’infedeltà del visto — il richiamo del comma 2 alle “violazioni” continua a riferirsi a tale fattispecie, a prescindere dalle ulteriori conseguenze punitive.

Secondo la Corte, la competenza della direzione regionale è funzionale e appare coerente con il criterio territoriale del domicilio fiscale del soggetto destinatario della pretesa. Il riferimento al contribuente, contenuto nelle disposizioni sull’accertamento, non è decisivo: la natura non tributaria dell’obbligazione e il fatto che il trasgressore sia tenuto non all’imposta ma a una somma pari al suo importo giustificano il collegamento con il domicilio fiscale di chi ha apposto il visto.

Né rileva che la richiesta avvenga mediante iscrizione a ruolo anziché con il procedimento di cui al d.lgs. n. 472/1997. La differenza procedimentale non esclude la competenza dettata dal comma 2, tanto più che l’art. 39, comma 1-bis, richiama le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 472 in quanto compatibili e il comma 2 prevede un flusso di segnalazioni dagli uffici locali alle direzioni regionali.

La Corte ritiene inoltre di non condividere la tesi della funzione esclusivamente risarcitoria: la collocazione della norma in una disposizione rubricata “Sanzioni”, la clausola di apertura e la riconduzione alla giurisdizione tributaria confermano una funzione anche punitiva, compatibile nel nostro ordinamento con una concorrente finalità di deterrenza.

Quanto agli effetti della patologia, l’attribuzione di competenza disposta per legge ha valenza esterna e vincola anche i privati; l’atto adottato dall’ufficio incompetente è pertanto nullo, se la censura è dedotta dalla parte. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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