Notifica a mezzo raccomandata PRO: rileva la consegna all’ufficio locale (Cass. civ. Sez. V n. 17748 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione dell’atto impositivo operata mediante la Posta Raccomandata Pro, ai fini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza, in applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione, la data nella quale il mittente ha consegnato il plico/bolgetta ad un ufficio locale, e non quella, successiva, della consegna curata da quest’ultimo all’ufficio centralizzato che concretamente provvede agli inoltri ai singoli destinatari. Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, non ostandovi né la natura recettizia dell’atto né la qualità del soggetto deputato alla notificazione. Ne consegue che l’inoltro della spedizione dall’ufficio locale a quello centralizzato rientra nelle dinamiche interne dell’addetto alla notifica e non può riverberare i propri effetti sul notificante. La prova della spedizione nel termine può essere fornita mediante la distinta delle raccomandate munita del timbro datario delle Poste.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco l’avviso di accertamento con cui il Comune aveva contestato l’infedele denuncia, quanto a metratura, di alcuni fabbricati, riprendendo a tassazione i relativi importi della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sanzionando la violazione.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza dall’avviso, notificato oltre il termine. La CTR Lombardia, in riforma, rigettava il ricorso di primo grado: per il giudice d’appello la data rilevante era quella di consegna del piego raccomandato all’ufficio postale e non quella di effettivo invio, sicché la consegna avvenuta il 31.12.2016 rendeva tempestivo l’esercizio del potere impositivo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Comune ha resistito con controriscorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, sostenendo che, nel caso di invio massivo di raccomandate, occorrerebbe distinguere tra la consegna del plico/bolgetta a un ufficio locale non abilitato a tali spedizioni e quella, curata da quest’ultimo, all’ufficio centralizzato. Solo quest’ultima sarebbe, a suo dire, la consegna rilevante ai fini impeditivi della decadenza. La Corte ritiene il motivo infondato.

Il Collegio ricostruisce le caratteristiche del servizio di Posta Raccomandata Pro: l’accettazione avviene esclusivamente presso i Centri di Impostazione Grandi Clienti, con invii consegnati direttamente dal cliente o presso gli Uffici Postali tramite le cc.dd. bolgette; all’atto dell’accettazione viene rilasciata al mittente la distinta quietanzata, quale prova dell’avvenuta spedizione.

Trovava applicazione il principio di scissione del procedimento notificatorio. Dagli atti di causa emergeva che l’ente locale aveva prodotto una ricevuta di consegna timbrata da Poste Italiane, attestante la presa in carico, in data 30.12.2016, di un plico/bolgetta contenente numerose raccomandate. A fronte della contestazione del contribuente, il Comune aveva chiesto alla società affidataria del servizio di postalizzazione copia della distinta di spedizione timbrata dall’ente postale, contenente l’indicazione delle raccomandate contenute nel plico, tra cui quella con l’atto impugnato, ritualmente prodotta nel rispetto dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 40543 del 17.12.2021, secondo cui il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, non ostandovi né la peculiare natura recettizia degli atti tributari né la qualità del soggetto deputato alla notificazione. Pertanto, l’inoltro della spedizione dall’ufficio locale a quello centralizzato rientra nelle dinamiche interne dell’addetto alla notifica e non può riverberare i propri effetti sul notificante.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Il contribuente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere il documento che assume affetto da falsità. La Corte ricorda che la denuncia-querela proposta in sede penale non è equiparabile alla querela di falso ai fini della sospensione per pregiudizialità esterna, individuando l’art. 39 d.lgs. n. 546/1992 uno specifico strumento processuale. Il motivo è inammissibile anche perché il contribuente non aveva dedotto tempestivamente la illeggibilità del timbro, essendosi la doglianza concentrata sull’assenza delle firme. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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