Annullamento automatico dei debiti tributari sotto mille euro ed estinzione del processo (Cass. civ. Sez. V n. 15775 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’annullamento opera ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. A tal fine non assume rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire gli adempimenti tecnici e contabili tra agenti della riscossione ed enti impositori. La soglia di valore limite deve essere riferita al capitale, alle sanzioni e ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. La definizione ope legis della controversia giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Il Fatto

Il contribuente impugna una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di Tarsu per gli anni dal 2003 al 2008. La Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente l’impugnazione annullando l’atto presupposto; la Commissione tributaria regionale, in riforma, rigetta l’appello del contribuente, rilevando che la cartella era compiutamente motivata e correttamente notificata.

Il contribuente ricorre per cassazione con otto motivi, deducendo vizi di motivazione, difetto di prova della notificazione, nullità della cartella per vizi dell’atto presupposto. La società di riscossione resiste con controricorso. Entrambe le parti, nelle memorie, danno atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione in via pregiudiziale. Rileva che, come dedotto dal ricorrente e confermato dalla controricorrente, è venuta meno tra le parti la materia del contendere per effetto della disciplina sopravvenuta.

Il d.l. n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, prevede l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo indicato. La disposizione, come reso esplicito dal suo contenuto, trova applicazione anche ai tributi locali.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’annullamento opera automaticamente ipso iure e, per i debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che rilevi la mancata adozione dello sgravio, atto dovuto meramente dichiarativo (Cass. n. 15471 del 2019; Cass. n. 28072 del 2019; Cass. n. 23704 del 2019).

Nel caso concreto, la cartella risulta emessa per un importo complessivo inferiore alla soglia di mille euro. La Corte precisa che la soglia deve essere riferita al capitale, alle sanzioni e ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Sussistono dunque i presupposti per ritenere estinto il debito in contestazione (Cass. n. 2267 del 2024).

In ragione della definizione ope legis della controversia, le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti. La Corte esclude inoltre il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, misurandone la natura eccezionale e sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 10140 del 2020; Cass. n. 19071 del 2018).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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