Cartelle non impugnate: inammissibile il rimborso Irpef (Cass. civ. Sez. V n. 17750 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine per l’impugnazione della cartella di pagamento, la pretesa fiscale diviene definitiva e il pagamento del debito d’imposta non può formare oggetto di richiesta né di domanda giudiziale di rimborso. L’azione di rimborso proposta dopo la scadenza di quel termine è inammissibile, perché consentirebbe l’aggiramento della preclusione processuale che si determina quando l’atto impositivo non venga tempestivamente contestato. Il comportamento dell’amministrazione in sede di riscossione resta irrilevante ai fini dell’ammissibilità della domanda, una volta consolidatasi la pretesa tributaria per mancata impugnazione degli atti portanti le somme richieste.
Il Fatto
I contribuenti avevano ceduto un compendio aziendale per un prezzo di euro 135.000, incassandone solo una parte per l’inadempimento dell’acquirente. L’Agenzia delle Entrate calcolò l’Irpef sulla plusvalenza commisurandola all’intero prezzo pattuito e non alla quota effettivamente riscossa. Ricevuta la notifica della cartella di pagamento, i contribuenti non la impugnarono e concordarono una rateizzazione del debito, confidando nel pagamento del prezzo residuo.
Venuta meno quella prospettiva, chiesero all’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione la sospensione della riscossione e il rimborso dell’eccedenza versata. Proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto, la C.T.P. di Venezia lo dichiarò inammissibile e la C.T.R. del Veneto confermò la decisione. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte si pronuncia su quattro motivi che, muovendo dalla asserita esistenza di un giudicato interno alla sentenza di primo grado e dalla dedotta scorrettezza degli uffici, tendono a riaprire il merito della pretesa fiscale. Il filo comune delle censure è l’affermazione secondo cui il pagamento rateale non fu spontaneo, ma conseguenza di un comportamento decettivo dell’amministrazione, con conseguente nullità dell’accordo di rateizzazione per difetto o illiceità della causa.
Il primo motivo è inammissibile: esso non si confronta con la sentenza impugnata, ma estrapola un passo della decisione di primo grado. La C.T.R., in realtà, aveva confermato l’inammissibilità dell’azione di rimborso sul rilievo che i contribuenti avevano versato l’imposta sulla base di cartelle non impugnate, divenute definitive per decorso del termine.
Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso devolve al giudice di legittimità non un vizio della sentenza, ma la cognizione della legittimità del comportamento dell’amministrazione in sede di riscossione di un debito portato da cartelle non impugnate. La Corte richiama il principio già affermato da Cass. Sez. T n. 17718 del 02/09/2004 e da Cass. Sez. T n. 28784 del 04/12/2008: la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle comporta l’inammissibilità della domanda, e prima ancora della richiesta, di rimborso.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili per le medesime ragioni. Il quarto, in particolare, fa riferimento a un passo sulla qualificazione del pagamento rateale come ricognizione del debito che non si rinviene nella sentenza impugnata, la quale si limita a statuire l’inammissibilità della domanda di rimborso proposta dopo che le cartelle erano divenute inoppugnabili.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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