Notifica a mezzo posta e prova del contenuto del plico (Cass. civ. Sez. V n. 19161 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo raccomandata, la presunzione di conoscenza dell’atto di cui all’art. 1335 cod. civ. opera sulla base delle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale. Quando il mittente afferma di avere inserito più atti nello stesso plico e il destinatario contesti tale circostanza, perché la presunzione operi è necessario che l’autore della comunicazione provi, anche per presunzioni, che l’involucro conteneva più atti. Le indicazioni apposte sulla busta, pur prive di efficacia di prova privilegiata, sono valutabili sul piano presuntivo ai fini del riparto dell’onere della prova: esse possono far percepire al destinatario il disguido e l’assenza di uno degli atti indicati, con la conseguenza che, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare il fatto allegato grava sul destinatario stesso.
Il Fatto
Una società con sede in Malta ha impugnato una cartella di pagamento relativa all’imposta unica sulle scommesse per il 2009, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. L’Amministrazione ha replicato di avere spedito l’atto mediante raccomandata internazionale e di avere inserito nello stesso plico altri due avvisi, tempestivamente impugnati dalla contribuente.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, rilevando che le contestazioni andavano rivolte all’atto presupposto. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, osservando che la busta recava chiaramente l’indicazione anche del terzo avviso e che, in forza del principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 legge n. 212/2000, la destinataria avrebbe dovuto segnalare il disguido, con conseguente decorso del termine di impugnazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, con cui si denuncia motivazione apparente e contraddittoria. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., nelle sole ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, come affermato da Cass. sez. un. n. 22232 del 2016 e da Cass. n. 23940 del 2018. Nel caso di specie una motivazione esiste ed è suscettibile di verifica: la doglianza investe piuttosto l’interpretazione dell’art. 10 legge n. 212/2000, profilo che può essere corretto da questa Corte ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ..
Il primo motivo è invece dichiarato inammissibile: non coglie la ratio della sentenza e tenta di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’orientamento maggioritario. In caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, l’onere di provare che il plico non conteneva l’atto, o ne conteneva uno diverso, grava sul destinatario, in forza della presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ. e del principio di vicinanza della prova, poiché dopo la spedizione il plico fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente. La prova dell’arrivo della raccomandata fa dunque presumere l’invio e la conoscenza dell’atto.
La Corte precisa però che, quando il mittente afferma di avere inserito più atti nello stesso plico e il destinatario lo contesti, perché la presunzione operi è necessario che il mittente provi, anche per presunzioni, che l’involucro conteneva più atti, secondo l’id quod plerumque accidit. Le indicazioni sulla busta, prive di efficacia di prova privilegiata, sono valutabili sul piano presuntivo. La Commissione regionale si è mossa in termini coerenti con tale prospettiva, ma il suo stesso assunto — la percezione del disguido da parte della destinataria — pone a carico di quest’ultima, in forza del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare l’assenza del terzo avviso nel plico.
Il ricorso è conclusivamente rigettato; nulla è deciso sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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