Blocco licenziamenti Covid e subentro in appalto: nullità del recesso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19185 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo intimato durante il periodo di divieto di recesso previsto dall’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020 è esclusa soltanto dall’assunzione del lavoratore presso l’impresa subentrata nell’appalto e dall’insussistenza di un rifiuto legittimo del lavoratore. Il divieto di licenziamento posto dalla norma emergenziale integra una norma imperativa e la sua violazione determina nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ., con applicazione dell’art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970. L’eccezione derogatoria opera solo a fronte di una proposta di assunzione concreta ed effettiva, idonea a mantenere complessivamente invariate le condizioni economiche e normative del lavoratore; il rifiuto di questi è irrilevante salvo che sia contrario a correttezza e buona fede.
Il Fatto
La società ricorrente aveva intimato il licenziamento al lavoratore, operaio elettricista, durante il periodo di vigenza del divieto di recesso previsto dalla normativa emergenziale. La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado e in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, aveva dichiarato la nullità del licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno, oltre accessori e contributi.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, l’erronea distribuzione dell’onere probatorio e la qualificazione della sanzione in termini di inefficacia anziché di nullità. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il tenore dell’art. 46 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e modificato dall’art. 80 del d.l. n. 34 del 2020. Il blocco dei licenziamenti riguarda le procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, compreso il caso di cessazione di attività. La clausola di esclusione relativa al subentro negli appalti opera soltanto a seguito di una seria e concreta proposta di assunzione del nuovo appaltatore.
Il dato letterale è decisivo: l’uso del verbo “sia riassunto” esprime la ratio di ordine pubblico di evitare che le conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro. La mancata accettazione della proposta rileva solo se ispirata a correttezza e buona fede, in particolare quando il nuovo rapporto comporti un’apprezzabile modifica del trattamento economico e normativo. La Corte richiama la sentenza n. 213 del 2021 della Corte Costituzionale sulla logica della solidarietà collettiva.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha verificato — con accertamento insindacabile in sede di legittimità — che il lavoratore avrebbe subito sostanziali modifiche alla regolamentazione del rapporto: modifica del CCNL di riferimento, qualifica con ambito di professionalità e autonomia deteriori, mancato adeguamento dell’anzianità di servizio. Il secondo motivo è pertanto inammissibile, non ravvisandosi alcun sovvertimento dell’onere probatorio.
Quanto alla sanzione, la Corte qualifica il divieto come norma imperativa, riconducibile all’art. 1418, primo comma, cod. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 26724 del 2007, n. 33719 del 2022 e n. 5556 del 2023. Il potere di recesso risulta temporaneamente subvalente rispetto alle esigenze di ordine pubblico emergenziale, in coerenza con l’art. 41 Cost. Il licenziamento è dunque nullo, con applicazione dell’art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970 ratione temporis. Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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