Responsabilità contabile per certificati bianchi indebitamente percepiti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 22 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di un contributo pubblico è legato all’amministrazione erogatrice da un rapporto di servizio funzionale, che fonda la giurisdizione contabile anche nei confronti degli amministratori della società beneficiaria. Rispondono a titolo di dolo gli amministratori che, mediante falsa attestazione dell’esecuzione di progetti di efficientamento energetico mai realizzati, hanno conseguito l’indebita erogazione di titoli di efficienza energetica, senza che la responsabilità della società elida quella dei legali rappresentanti, operando il concorso ex art. 2055 cod. civ. È invece esclusa la responsabilità dell’amministratore la cui carica si collochi in un periodo in cui le condotte illecite non erano state poste in essere, in assenza di prova dell’apporto causale.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la società beneficiaria, in fallimento, e i suoi amministratori succedutisi nel tempo, per sentirli condannare in solido al pagamento di € 7.239.490,82, oltre accessori, in favore del GSE S.p.A. La somma corrisponde al controvalore finanziario dei certificati bianchi erogati tra maggio 2016 e aprile 2017 e mai restituiti dopo l’annullamento d’ufficio delle richieste di verifica e certificazione.
Il danno erariale contestato origina da una segnalazione della Guardia di Finanza del 17.05.2023, che ha accertato la falsità della documentazione prodotta per ottenere i contributi e l’inesistenza degli interventi di efficientamento dichiarati. La società è stata dichiarata fallita e il GSE ha presentato istanza di insinuazione al passivo. Solo uno dei convenuti si è costituito, eccependo la nullità dell’azione per difetto di una notizia di danno specifica e la prescrizione della pretesa, oltre alla propria estraneità ai fatti. Il GSE è intervenuto ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina separatamente la posizione dell’amministratore costituitosi, applicando il principio della ragione più liquida, richiamato da Cass. civ. SS.UU. n. 26242 del 2014. La causa può essere decisa sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le eccezioni preliminari, in ossequio a esigenze di economia processuale e celerità.
Nel merito, la pretesa verso tale convenuto non è accolta. Egli ha ricoperto la carica di amministratore unico per soli diciotto giorni, dal 17 marzo al 4 aprile 2016, mentre le richieste di verifica e certificazione contestate sono tutte successive e firmate da altri amministratori. La prima richiesta risulta presentata il 19 aprile 2016. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 26.03.2016, valorizzata dalla Procura, è veritiera: non è contestata la mancanza dei requisiti della società, ma l’operato degli amministratori successivi. Manca pertanto la prova dell’intenzionalità di partecipare al sistema criminoso.
Quanto agli altri convenuti, il Collegio afferma la sussistenza del rapporto di servizio tra il GSE e la società, configurando la giurisdizione contabile in tutti i casi in cui l’erogazione del contributo sia funzionale alla realizzazione di un progetto e legata alla sua effettività, con assunzione del ruolo di compartecipe dell’attività pubblica. Il rapporto si estende alle persone fisiche che hanno amministrato la beneficiaria, con fattiva partecipazione alla fattispecie distrattiva, richiamando Cass. civ. SS.UU. n. 18991 del 2017 e la precedente sentenza della Sezione n. 393/2024.
È accertato il carattere illecito delle condotte, emergendo la falsità dei documenti delle richieste di verifica e certificazione, predisposti al solo fine di legittimare l’accesso al sistema dei titoli di efficienza energetica. Le imprese presunte esecutrici hanno dichiarato di non aver mai eseguito gli interventi; le verifiche presso i comuni hanno confermato l’inesistenza delle pratiche edilizie. La responsabilità è affermata a titolo di dolo per gli amministratori che hanno sottoscritto le richieste, indicato come persona di riferimento, gestito i conti societari e spartito i proventi.
Il danno pubblico è concreto e attuale, costituito dal depauperamento del GSE per la mancata restituzione dei 36.523 titoli o del loro controvalore. I convenuti sono condannati in solido al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi legali, con obbligo delle spese del giudizio verso lo Stato; le spese di lite dell’assolto sono poste a carico del GSE.
Nota della Redazione
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