Notifica ricorso appello lavoro omessa: improcedibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25529 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di lavoro, in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza che il giudice possa assegnare un termine perentorio per provvedervi. Non rileva la notificazione eseguita nel periodo intermedio tra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ. per mancata comparizione delle parti. La parte ricorrente non può giovarsi di tale ulteriore inerzia per ottenere una rimessione in termini che l’ordinamento, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost., non consente di riconnettere a una notificazione puramente e semplicemente omessa.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza di primo grado e, accertata l’esposizione ad amianto del lavoratore per un periodo di dieci anni due mesi e undici giorni, ha condannato l’Inps al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, come modificato dalla legge n. 171 del 1993 e dal d.l. n. 269 del 2003: rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 e conseguente maggiorazione contributiva.

L’Inps ricorre per cassazione, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di dichiarare improcedibile l’appello del lavoratore, notificato al difensore dell’Istituto dopo la prima udienza di discussione e prima della successiva udienza di trattazione. Il lavoratore resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e l’effetto sanante della costituzione in giudizio dell’Istituto.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La censura non incorre nei rilievi di inammissibilità eccepiti dalla controparte, perché gli elementi da cui desumere il contenuto della doglianza sono sufficientemente specificati. Trattandosi di censura di natura processuale, la Corte è autorizzata all’esame diretto degli atti contenuti nel fascicolo di appello, secondo i requisiti di specificità dei motivi indicati dalle Sezioni Unite n. 32415 dell’08/11/2021.

Da quell’esame emerge che il lavoratore, che aveva avviato il procedimento notificatorio del ricorso in appello corredato del decreto di fissazione dell’udienza, non lo aveva portato a compimento. Solo dopo il rinvio della causa a una nuova udienza, disposto per consentire il deposito della prova della già avvenuta notifica, egli aveva proceduto a una nuova e non autorizzata notifica a mezzo Pec del ricorso, del decreto e del verbale di rinvio.

Il Collegio ribadisce il principio già espresso dalle Sezioni Unite n. 20604 del 2008 e dalle conformi Cass. n. 27079 del 2020, n. 453 del 2020, n. 6159 del 2018 e n. 8515 del 2026: la notificazione eseguita nel periodo intermedio tra la prima e la seconda udienza non sana l’omissione originaria. La rimessione in termini non è riconnetta dall’ordinamento a una notificazione omessa, in ragione dell’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dall’art. 111, secondo comma, Cost.

Ne segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Quanto alle spese, restano ferme quelle di primo grado, rispetto alle quali si è formato il giudicato; sono invece compensate tra le parti quelle del grado di appello e del giudizio di legittimità, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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