Nessun automatismo tra omesso quadro RR e dolo di occultamento contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11642 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra automaticamente il dolo di occultamento del debito contributivo ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ. La configurabilità del dolo richiede uno specifico accertamento in fatto da parte del giudice di merito, non potendosi desumere da un mero automatismo dichiarativo. Il professionista iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, che si sia avvalso della facoltà di non iscrizione alla propria Cassa professionale, è comunque tenuto all’iscrizione alla gestione separata presso l’INPS per i redditi da lavoro autonomo contemporaneamente esercitato.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un avviso di addebito con cui l’INPS aveva ingiunto al ricorrente il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per l’attività di lavoro autonomo svolta senza iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti. Il ricorrente proponeva opposizione; il Tribunale la rigettava e la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 9 agosto 2021, confermava la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: i primi due lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., per avere il giudice di merito ravvisato nel comportamento del professionista un dolo tale da sospendere la prescrizione; il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, contestando la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta due distinte questioni giuridiche. Sul primo profilo, i motivi di censura sono accolti quanto alla violazione di legge. Il Collegio chiarisce che non è predicabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo. Il dolo di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ. esige uno specifico accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, diretto a verificare la volontarietà della condotta e la sua idoneità a occultare l’obbligazione.

La decisione richiama il consolidato indirizzo espresso da Cass. nn. 26802 e 25746 del 2023 e da Cass. n. 28594 del 2024, secondo cui l’accertamento del dolo non può essere sostituito da una presunzione desunta dalla sola omessa compilazione del quadro dichiarativo. Nel caso concreto tale specifico accertamento risulta del tutto mancato, con conseguente errore del giudice territoriale.

Sul terzo motivo, la Corte muove da una premessa ricostruttiva dell’obbligo previdenziale. I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che per tale ragione si siano avvalsi della facoltà di non iscriversi alla propria Cassa professionale, sono comunque tenuti a iscriversi alla gestione separata presso l’INPS per i redditi derivanti dal lavoro autonomo contemporaneamente esercitato. Il principio è richiamato sulla scorta di Cass. n. 32508 del 2018.

Nel caso di specie il ricorrente aveva dedotto fin dal primo grado di essersi cancellato dalla propria Cassa professionale proprio perché garantito dalla copertura assicurativa della previdenza obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Tale circostanza conferma la sussistenza del presupposto impositivo della contribuzione. Il motivo è pertanto infondato.

In conclusione la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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