Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 80 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto in senso proprio, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c. Tale forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. alcuna differenziazione tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto del ricorso. Una volta depositato il conto, il giudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. In difetto di contraddittorio non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di fissare un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione dell’imposta di soggiorno spettante a un Comune, per l’esercizio 2017, con contestuale obbligo di dare notizia dell’avvenuto deposito.
Il Giudice, con decreto n. 32/2025, aveva accolto il ricorso fissando il termine di giorni 45. Il conto è stato depositato successivamente. Alla camera di consiglio il rappresentante del Pubblico Ministero ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dalla natura del procedimento. Il giudizio per resa del conto, sebbene strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, è un procedimento di natura giurisdizionale. Ciò si ricava dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi, le quali ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica.
Da tale qualificazione discende una conseguenza applicativa. La forma di definizione non può variare in base al tipo di decreto che il giudice monocratico abbia adottato: dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, quanto alla definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti. Il Giudice richiama, sul punto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente decisione Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198.
Su questa base, accertato che il conto giudiziale è stato presentato, il giudizio va definito ai sensi dell’art. 144 c.g.c. con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La verifica attiene esclusivamente all’avvenuto deposito, che priva di oggetto la domanda della Procura diretta alla fissazione del termine.
Quanto alle spese, il Giudice rileva la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto e, di conseguenza, non provvede sul punto. La pronuncia dichiara estinto il giudizio e manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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Nota della Redazione
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