Dipendenza da causa di servizio: iter amministrativo incompleto e inammissibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 295 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è inammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., quando l’iter procedimentale amministrativo non sia ancora concluso, non essendo stata adottata la determinazione finale dell’Amministrazione. Nel merito, il giudice contabile rigetta la domanda se il ricorrente non fornisce elementi idonei a contrastare le conclusioni tecniche del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Le mansioni ordinarie del militare, ancorché impegnative, non bastano a fondare la connessione causale o concausale con l’infermità, salvo che siano allegati fatti di servizio connotati da eccezionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, militare cessato dal servizio permanente e collocato in ausiliaria, chiedeva l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di due patologie: una sinusite fronto-parietale cronica e una spondilodiscoartrosi lombare con impegno funzionale. Impugnava il decreto ministeriale di diniego, sostenendo il difetto di motivazione e l’inadeguato approfondimento delle modalità del servizio svolto, con richiesta di CTU e vittoria delle spese.
Il Ministero della Difesa eccepiva il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso per mancata conclusione dell’iter amministrativo e, nel merito, l’infondatezza, rilevando che il procedimento relativo all’artrosi diffusa era ancora in itinere. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, stante la regolarità della notifica.
Passando al merito, la domanda relativa alla spondiloartrosi diffusa del rachide è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., perché l’iter procedimentale di riferimento non risulta terminato. Il verbale della CMO era pervenuto al Ministero solo in data 06.03.2025 e non erano stati ancora emessi né il parere del CVCS né il decreto ministeriale. La Corte osserva inoltre che l’infermità dedotta è diversa da quella oggetto della domanda amministrativa del 2019, con conseguente difetto del presupposto procedimentale.
Quanto alla sinusite fronto-parietale cronica, il ricorso è rigettato perché non supportato da adeguata prova. Il CVCS ha chiarito che l’infermità è riconducibile alla colonizzazione dei seni paranasali da germi saprofiti, favorita dalla conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale. Le mansioni svolte, seppur impegnative, rientrano in un tipico contesto professionale del militare e non giustificano da sole l’insorgenza della patologia né la sua connessione con il servizio.
La Corte sottolinea che solo fatti di servizio connotati da eccezionalità potrebbero essere considerati, ma non sono indicati in atti. Il ricorrente non ha quindi fornito elementi atti a contrastare le conclusioni tecniche del Comitato.
Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato nel merito. Le spese legali sono poste a carico del ricorrente e liquidate a favore del Ministero della Difesa in € 300, con compensazione rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nota della Redazione
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