Fondi europei e patto di riservato dominio: dolo nella percezione indebita (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 166 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi pubblici di derivazione comunitaria, l’imprenditore agricolo che abbia dichiarato all’ente pagatore la disponibilità giuridica di terreni non più nella propria titolarità, a seguito della risoluzione di diritto del contratto di vendita con patto di riservato dominio per inadempimento, risponde a titolo di dolo. La dichiarazione proveniente dal percettore fa fede di quanto attestato, sicché l’ignorantia legis e la condizione culturale del dichiarante non escludono l’elemento soggettivo, dovendo questi rappresentarsi la portata del dichiarato e gli effetti della propria condotta inadempiente. Ai fini della contribuzione agricola non rileva il mero possesso materiale o l’attività dedicata, essendo necessaria la disponibilità giuridica dei terreni, quale titolarità richiesta dalla domanda e dalla normativa di riferimento.
Il Fatto
La Procura regionale citava in giudizio il convenuto chiedendo la condanna al risarcimento di euro 26.214,47 in favore dell’Arcea, oltre rivalutazione, interessi e spese. La domanda muoveva dalla segnalazione di un comando dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, relativa all’indebita percezione di fondi europei nell’ambito del PSR Calabria, per le campagne agricole 2020 e 2021.
Il convenuto aveva acquistato nel 2010 fondi agricoli con atto di vendita con patto di riservato dominio, che prevedeva la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento di due rate. A seguito dell’inadempimento il contratto veniva risolto nel 2019, con il conseguente rientro dei fondi nella disponibilità di ISMEA. Ciò nonostante, il convenuto continuava a presentare istanze all’Arcea dichiarando i terreni in conduzione a titolo di proprietà. L’ente provvedeva a un parziale recupero, residuando il debito indicato.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie integralmente la domanda. Dalla documentazione emerge in modo incontestato che il contratto prevedeva la risoluzione di diritto in caso di pagamento di due rate del prezzo e che il convenuto risultava moroso di più di due rate, come da attestazione allegata al verbale notarile di inadempimento.
Tale inadempimento, in applicazione dell’art. 1525 cod. civ., comporta la risoluzione di diritto del contratto e il venir meno del godimento del bene, con la perdita di un titolo spendibile ai fini della contribuzione agricola. Il richiamo alla natura del patto di riservato dominio di cui all’art. 1523 cod. civ. e agli effetti del pagamento dell’ultima rata sull’acquisto della proprietà è ritenuto pleonastico, essendo decisiva la risoluzione intervenuta.
Il rilievo delle condotte si appunta sulle dichiarazioni annuali, con cui il convenuto indicava tra i terreni beneficiati proprio quelli oggetto del contratto risolto. Ne deriva un danno erariale, avendo egli rappresentato all’Arcea l’esistenza di un presupposto, la disponibilità dei terreni, in realtà insussistente. Sussiste quindi un nesso causale tra le dichiarazioni non veritiere e il danno.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo: chi rilascia dichiarazioni finalizzate alla percezione di agevolazioni pubbliche deve rappresentarsi la portata del dichiarato, che fa fede di quanto attestato. Le difese fondate sulla mancata conoscenza della portata del patto di riservato dominio e sullo stato culturale del convenuto non superano l’addebito, anche in ragione del principio ignorantia legis non excusat. L’inadempimento era intervenuto dopo appena un anno dalla sottoscrizione, con la conseguenza che l’acquirente doveva rappresentarsi gli effetti della propria condotta.
Né rilevano l’effettivo possesso dei terreni o il pagamento di rate all’istituto di certificazione. Ai fini del contributo non è sufficiente il possesso o l’attività dedicata, ma occorre la disponibilità giuridica dei terreni, quale titolarità richiesta dalla domanda e dalla normativa di riferimento: il rapporto di fatto con il bene non assume rilievo giuridicamente apprezzabile. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.