Termine lungo d’appello sospeso per nove mesi dalle norme sul processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10453 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 opera anche sul termine lungo ex art. 327 c.p.c. applicabile alle controversie tributarie. Per le controversie definibili ai sensi della stessa disposizione, i termini che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 sono sospesi per nove mesi. È pertanto tempestivo l’appello dell’amministrazione finanziaria notificato oltre la scadenza ordinaria ma entro il periodo di sospensione, con conseguente cassazione della sentenza che aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per tardività.
Il Fatto
A seguito di un controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’anno d’imposta 2013, l’amministrazione finanziaria emise una cartella di pagamento per una ripresa fiscale a titolo di Ires, di importo complessivo pari a euro 101.376,15, comprensivo di sanzioni e interessi, derivante dalla rettifica in diminuzione di un credito d’imposta. La contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che lo accolse.
L’appello dell’amministrazione fu dichiarato inammissibile per tardività dalla C.T.R. Lombardia. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; la contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica concerne il rapporto tra il termine lungo di impugnazione e la speciale disciplina sospensiva dettata per le controversie tributarie definibili. L’amministrazione censura la sentenza impugnata per aver applicato l’ordinario termine ex art. 327 c.p.c. senza considerare la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018.
La Corte ritiene il motivo fondato. Alla C.T.R. è sfuggito che il termine per proporre appello era sospeso per nove mesi, poiché esso veniva ordinariamente a scadere il 13 maggio 2019, quindi entro il range temporale previsto dalla norma.
La controversia rientrava, inoltre, tra quelle definibili ai sensi della citata disposizione, trattandosi dell’impugnazione di una cartella di pagamento che recuperava a tassazione elementi negativi ritenuti indebitamente dedotti dalla base imponibile.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché si proceda al giudizio di appello. La C.G.T. provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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