Coltivatore diretto, presunzioni e sindacato sulla prova indiziaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28746 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova presuntiva, il giudice del merito deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c., dove la precisione attiene al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto e la concordanza alla convergenza di più indizi. La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è prospettabile solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo possa basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti. Non è invece deducibile quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso tre giudizi davanti al Tribunale di Locri: con il primo chiedeva accertarsi l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio operata dall’INPS negli elenchi dei coltivatori diretti della Provincia di Reggio Calabria dal 2008; con il secondo domandava l’indennità di disoccupazione per il 2013 quale lavoratore agricolo; con il terzo eccepiva la nullità dell’avviso di addebito per i contributi previdenziali, deducendo la prescrizione per quelli del 2008.
Riuniti i ricorsi, il Tribunale dichiarava che nulla era dovuto per il 2008 e il 2010 e rigettava le altre domande. La Corte d’appello di Reggio Calabria respingeva l’appello, escludendo rilievo al titolo del possesso dei fondi e negando la prova di un uso di manodopera salariata incompatibile con il contributo del ricorrente o dei familiari. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo: la corte territoriale non avrebbe valutato che egli svolgeva sui terreni, destinati a uliveto, un’attività limitata a poche giornate annue, finalizzata solo alla produzione di olio per il consumo familiare. La censura è infondata. Il ricorrente ripropone una tesi difensiva senza allegare un fatto specifico né indicare da quali risultanze di causa emergerebbe. Il giudice del merito ha comunque esaminato la questione, osservando che il parametro delle giornate lavorative necessarie alla coltivazione si riferisce al fabbisogno del fondo e non all’attività del singolo, e ha ritenuto la destinazione dei prodotti al sostentamento compatibile con la qualifica di coltivatore diretto, rilevando però indici di imprenditorialità desunti dalla vasta superficie coltivata e dagli aiuti AGEA.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la corte ritenuto in via presuntiva la prestazione di lavoro agricolo autonomo in misura apprezzabile. La censura è inammissibile. La Corte ricostruisce i requisiti della presunzione: la precisione riguarda il fatto noto, determinato nella realtà storica; la gravità il grado di probabilità del fatto ignoto; la concordanza, richiesta in caso di pluralità di elementi, esige che il fatto ignoto sia desunto da più indizi convergenti, previa analisi di tutti gli elementi e successiva valutazione complessiva.
Ne deriva che la violazione dell’art. 2729 c.c. può prospettarsi solo se il giudice affermi che il ragionamento presuntivo possa basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, o fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti, e non quando la critica consista nella diversa ricostruzione del fatto o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa, senza spiegare i motivi della violazione, come affermato da Cass., Sez. 2, n. 9054 del 21 marzo 2022.
Nella specie il ricorrente propone appunto una inferenza diversa da quella ritenuta dal giudice di merito: il motivo è quindi inammissibile. Il ricorso è rigettato, senza statuizione sulle spese ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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