La motivazione apparente sulla compensazione delle spese legittima la cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4397 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, ma resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità della motivazione con cui la compensazione è stata disposta, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. L’art. 92 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione, parziale o integrale, non solo per assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, ma anche per “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Non costituisce giusta ragione di compensazione la circostanza che la pronuncia di merito favorevole alla parte vittoriosa sia stata resa in virtù dell’efficacia di un giudicato formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti.
Il Fatto
Il lavoratore agricolo adiva il Tribunale per ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l’anno 2019, contestando il disconoscimento da parte dell’INPS del rapporto di lavoro subordinato. Il giudice di prime cure dichiarava l’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza. In grado di appello, cui l’INPS non si costituiva, la Corte territoriale accoglieva la domanda, facendo leva sull’esistenza di un precedente giudicato tra le parti che aveva accertato l’effettività del rapporto di lavoro, e compensava integralmente le spese del doppio grado. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi fondati. Ha premesso che la valutazione sull’opportunità della compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo quando risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Ha tuttavia precisato che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., resta sempre censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione con cui la compensazione è stata disposta, risultando cassabile la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata solo apparente. La Corte d’Appello aveva giustificato la compensazione delle spese in ragione di una “preclusione in rito” derivante dal giudicato, ma la pronuncia adottata non era una pronuncia in rito bensì una pronuncia di merito che, in virtù dell’efficacia del giudicato, affermava il diritto sostanziale del lavoratore alla reiscrizione negli elenchi.
La Corte ha evidenziato che il lavoratore era stato costretto ad agire in giudizio per l’illegittimità del disconoscimento del rapporto di lavoro, preesistente al giudicato, e che tale illegittimità aveva reso necessaria la tutela giudiziale anche in appello, ove l’istituto si era opposto. La sussistenza del giudicato, lungi dall’affievolire le ragioni del lavoratore, le rafforzava, e non era dato apprezzare alcun plausibile collegamento con la compensazione delle spese.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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