Notifica della sentenza e decorrenza del termine breve d’impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 12644 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni, la legale conoscenza del provvedimento da parte dell’impugnante è circostanza idonea a far decorrere il termine breve, indipendentemente dalle finalità per le quali la comunicazione sia stata effettuata alla controparte. Non occorre che la sentenza sia stata notificata proprio ed esclusivamente allo scopo di far decorrere il termine breve: questo decorre anche quando la notifica assolva a una funzione diversa, come l’atto di messa in mora ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992. Nel processo tributario, la notifica della sentenza ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto oltre la scadenza è inammissibile.

Il Fatto

Una società, con sede nel territorio dei Comuni interessati dagli eventi sismici del dicembre 1990, chiedeva all’Amministrazione finanziaria il rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l’art. 9, comma 17, legge n. 289/2002. L’istanza veniva reiterata nell’anno successivo.

Di fronte al silenzio serbato dall’Ufficio, la società proponeva ricorso, accolto in primo grado. L’appello dell’Amministrazione veniva respinto e la pronuncia di secondo grado confermata in sede di legittimità con ordinanza di annullamento con rinvio. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale accoglieva nuovamente il ricorso della contribuente. Avverso tale sentenza l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività e la ritiene fondata. Dagli atti risulta che la sentenza di secondo grado, in forma esecutiva, era stata notificata via PEC unitamente all’atto di messa in mora ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, con ricevuta di avvenuta consegna.

Il ricorso per cassazione è stato invece notificato alla contribuente oltre quattro mesi dopo. A quella data era già spirato il termine breve di sessanta giorni, decorrente ai sensi dell’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. dalla notifica della sentenza alla controparte.

La Corte ribadisce che la legale conoscenza del provvedimento è circostanza idonea a far decorrere il termine breve, a prescindere dalle finalità perseguite con la comunicazione alla controparte. Non è necessario che la notifica sia stata compiuta proprio allo scopo di far decorrere il termine d’impugnazione.

In particolare, si richiama l’orientamento secondo cui la notifica della sentenza di primo grado, spedita in forma esecutiva dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una pubblica amministrazione, dimostra la conoscenza legale del notificante circa l’avvenuta pubblicazione della decisione ed è idonea a far decorrere il termine breve sia per il destinatario sia per il notificante (Cass. n. 737 del 2025). Si richiama inoltre, per il giudizio tributario, Cass. n. 8151 del 2015, richiamata in Cass. n. 26428 del 2023.

Non rileva, pertanto, che la notifica fosse strumentale alla messa in mora. La legale conoscenza era piena, con la conseguenza che il ricorso, proposto oltre la scadenza, è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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