Società schermo e imputazione dei redditi al reale percettore (Cass. civ. Sez. V n. 12646 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi riferibili a una società schermo, la motivazione che, da un lato, ritiene provata l’esistenza di una società costituita al solo fine di commettere illeciti fiscali e, dall’altro, applica il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta della società di capitali è contraddittoria e non consente di comprendere l’iter logico della decisione. Accertata la natura fittizia del veicolo societario, i redditi vanno imputati al reale percettore degli stessi, purché tale percezione sia effettivamente dimostrata, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. Ai fini dell’onere probatorio dell’Ufficio non occorre un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui, ai sensi degli artt. 37, comma 3, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, accertava ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta 2014, redditi diversi per un importo rilevante, derivanti dall’esercizio di un’attività illecita svolta attraverso la gestione di una società di capitali della quale il contribuente era legale rappresentante.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva integralmente il ricorso sul rilievo della caducazione dell’avviso emesso nei confronti della società, sul quale quello personale si fondava. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non provato che il contribuente fosse unico e diretto beneficiario economico dei vantaggi contestati alla società. L’Agenzia delle Entrate proponeva allora ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria, per ragioni logico-giuridiche, il secondo motivo, con cui l’Ufficio deduce la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in relazione all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. Il motivo è fondato: la motivazione impugnata, pur graficamente presente, è intrinsecamente contraddittoria.

I giudici di appello, da un lato, hanno ritenuto provata l’esistenza di una società schermo, costituita al solo fine di commettere illeciti fiscali; dall’altro, hanno invocato l’applicazione del principio dell’autonomia patrimoniale perfetta della società di capitali. Le due affermazioni non possono coesistere: una volta dato per pacifico che la società era un veicolo appositamente costituito per l’esclusivo vantaggio economico del contribuente, i giudici avrebbero dovuto trarne le conseguenze fiscali in ordine all’imputazione dei redditi.

I redditi, chiarisce la Corte, vanno ricondotti al reale percettore degli stessi, ove tale percezione sia effettivamente dimostrata, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La norma consente all’Ufficio di utilizzare elementi indiziari dotati di pregnanza presuntiva per accertare il possesso effettivo di un reddito per interposta persona. Non è necessario un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto: basta che il fatto da provare sia desumibile come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, in base a regole di esperienza (Cass. n. 13807 del 2019; Cass. n. 4168 del 2018; Cass. n. 17833 del 2017; Cass. n. 25129 del 2016; già Cass. S.U. n. 9961 del 1996).

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 37, terzo e quinto comma, del d.P.R. n. 600/1973. La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame e liquidi le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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