Notifica diretta della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 11971 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agente della riscossione è abilitato alla notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo posta ordinaria, dovendo in tal caso rispettare il regolamento postale. In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa. La semplice contestazione della conformità della copia all’originale non esclude, di per sé, l’efficacia probatoria delle copie prodotte, dovendo il giudice valutare le specifiche difformità allegate. Trattandosi di notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall’agente ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, non va redatta alcuna relata né inviata la comunicazione di avvenuta notificazione, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava ventiquattro avvisi di intimazione relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 1995-2010. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, ritenendo legittima la notificazione a mezzo posta e generica la contestazione della società.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione sulla regolarità delle notifiche delle cartelle, sull’onere probatorio dell’agente, sull’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di prescrizione e sulla decadenza dell’agente stesso. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; gli altri intimati non si costituivano.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, tutti incentrati sulla regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche agli avvisi di intimazione. Sul primo profilo, relativo alla possibilità per l’agente di notificare direttamente a mezzo posta, la Corte richiama un consolidato orientamento secondo cui anche l’agente della riscossione, e non solo gli uffici finanziari, è abilitato alla notifica diretta, con l’onere di rispettare il regolamento postale.
Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che la prova del perfezionamento della notifica e della sua data si consegue con la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza che sia necessaria la produzione della copia della cartella stessa. La contestazione generica della conformità della copia all’originale non vale a privare le copie prodotte di efficacia probatoria: il giudice deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori, compresi quelli presuntivi.
La CTR si era conformata a tali principi, avendo accertato la prova dell’avvenuto recapito delle raccomandate al domicilio del destinatario e la genericità della contestazione. Ne deriva l’infondatezza dei primi tre motivi. Il quarto, relativo alla mancata comunicazione di avvenuta notificazione, è dichiarato inammissibile per mancata riproduzione integrale delle relate, e comunque infondato: la notifica a mezzo posta ex art. 14 della l. n. 890 del 1982 segue le norme del servizio postale ordinario, con applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Il motivo sulla prescrizione è infondato nella prima parte, avendo la CTR espressamente esaminato l’eccezione, e inammissibile nella seconda per difetto di specifica indicazione dei fatti omessi. Il motivo sulla decadenza dell’agente è dichiarato inammissibile: in presenza di una regolare notifica delle cartelle, l’eccezione andava proposta in sede di impugnazione delle cartelle e non nei confronti dell’avviso di intimazione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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