Usucapione: il possesso richiede atti incompatibili col diritto altrui (Cass. civ. Sez. II n. 12344 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, il possesso ad usucapionem richiede comportamenti che siano chiara espressione di un’attività materiale incompatibile con l’altrui diritto di proprietà, dovendo la relativa esteriorizzazione avere la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario. L’animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario, ma nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Il mero uso del fondo altrui come parcheggio o spazio di manovra, come pure l’edificazione di manufatti, non integra il possesso utile se non impedisce al proprietario l’uso del bene. Nella specie il ricorso è inammissibile, perché volto a ottenere una revisione delle valutazioni di merito precluse in sede di legittimità.

Il Fatto

I proprietari e l’usufruttuario di un terreno, che assumono di averlo acquistato da un terzo, convenivano innanzi al Tribunale un vicino, proprietario di un fabbricato limitrofo, deducendo che questi, ampliando il proprio immobile, aveva invaso un tratto del loro fondo e impedito l’accesso alla parte residua. Chiedevano la rimozione delle opere, la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni.

Il convenuto opponeva domanda riconvenzionale di usucapione della porzione occupata. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea, ordinando lo sgombero e la riduzione in pristino, e rigettava la riconvenzionale. La Corte d’Appello rigettava integralmente il gravame del soccombente, il quale ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che tutti i motivi contengono il riferimento al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., la cui applicazione è inammissibile nell’ipotesi di “doppia conforme” ai sensi del comma 4, come nel caso di specie. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, dimostrandone la diversità.

Il primo motivo, che deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita pronuncia oltre il chiesto, è infondato. Nella domanda di rimozione delle opere eseguite con invasione del terreno altrui è implicitamente contenuta la richiesta di rilascio dell’area occupata, posto che lo sconfinamento costituisce il presupposto comune di entrambe le statuizioni.

La Corte ricorda che l’interpretazione della domanda, diretta a cogliere il contenuto sostanziale al di là delle espressioni letterali, è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei casi individuati dalla giurisprudenza richiamata. Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili: il ricorrente contrappone alla ricostruzione delle prove operata dal giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza considerare che il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito. Quanto al prospettato travisamento della prova, i fatti discussi coincidono con quelli esaminati dal giudice, sicché si tratta di revisione valutativa, non percettiva.

Sul possesso, la Corte richiama l’orientamento secondo cui occorrono comportamenti incompatibili con l’altrui proprietà, idonei a precludere la potestà del proprietario. Nel caso di specie i comportamenti del ricorrente non sono stati ritenuti sufficienti, mancando l’impedimento all’uso del proprietario. Anche sull’elemento tempo permangono incertezze sulla data di realizzazione dei manufatti, che non consentono di ritenere provata la permanenza del possesso per venti anni. La motivazione non è apparente né contraddittoria, e il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *