Nuove argomentazioni difensive in appello tributario non integrano domanda nuova (Cass. civ. Sez. V n. 19727 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il divieto di ius novorum in appello non opera quando la parte introduce mere argomentazioni difensive riferite a censure già proposte in primo grado. Non integra, infatti, una domanda nuova né un’eccezione in senso tecnico la deduzione critica che tende a inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto nel giudizio di primo grado. La nullità della sentenza per assenza di motivazione, ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, è configurabile solo quando manchi del tutto il percorso logico che ha condotto il giudice alla decisione, non quando la motivazione sia sintetica ma comprensibile.

Il Fatto

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2013, con cui, all’esito di una verifica, l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto costi afferenti a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e, per altra parte, costi ritenuti non inerenti, con ripresa di IRES e IVA e irrogazione di sanzioni.

Dichiarato nelle more il fallimento della società, la Commissione tributaria provinciale prima e la Commissione tributaria regionale della Campania poi hanno confermato l’atto impositivo. Il giudice di appello ha ritenuto inammissibili le deduzioni del primo motivo, qualificate come censure nuove, senza esaminare il profilo relativo alla deducibilità dei costi portati da ulteriori fatture, lamentato come non inerenti. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione inesistente e per omessa indicazione degli atti processuali utilizzati, oltre all’erronea applicazione del principio dei nova in appello. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il principio per cui la nullità è predicabile solo in caso di assenza del percorso logico che ha condotto alla decisione (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Nella specie, il percorso del giudice di appello è risultato comprensibile, benché assai succinto.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ribadito che il divieto dei nova in appello non opera in presenza di nuove argomentazioni difensive riferite a censure già introdotte in primo grado. Secondo la giurisprudenza richiamata, le contestazioni e i rilievi critici costituiscono argomentazioni difensive che possono essere formulate per la prima volta in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande, nuove eccezioni o nuove prove (Cass., Sez. U., n. 5624 del 2022).

La Corte ha inoltre precisato che non integra il divieto di ultrapetizione né quello di proporre in appello nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio l’articolazione di mere argomentazioni difensive, le quali tendano a inficiare la sentenza sotto un profilo logico ulteriore rispetto a quello esposto in primo grado (Cass., Sez. V, n. 2413 del 2021).

Nel caso concreto, la ricorrente aveva trascritto il motivo con cui denunciava l’illegittimità del secondo rilievo, relativo alla indeducibilità di costi derivanti da diverse fatture di acquisto. La proposizione di tale motivo in appello doveva dunque qualificarsi come mera argomentazione difensiva, non come domanda nuova. La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio per l’esame delle domande non esaminate e per la regolazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

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