Opposizione allo stato passivo e onere della prova del professionista (Cass. civ. Sez. I n. 21265 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore fallimentare può sollevare l’eccezione di inadempimento del professionista senza limiti, senza che ciò integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Una volta formulata l’eccezione, l’onere della prova del corretto adempimento grava sul creditore che invoca il compenso, non sul curatore. Trattandosi di obbligazione di mezzi, la prestazione professionale deve comunque risultare almeno idonea al perseguimento del risultato, e la diligenza va verificata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. L’accoglimento dell’eccezione di inadempimento relativa all’attività principale si estende alla fase prodromica della mediazione, da svolgersi a pena di improcedibilità.

Il Fatto

Un avvocato chiede l’ammissione al passivo di un fallimento per il compenso maturato in due distinte attività: l’assistenza quale advisor legale nella domanda di concordato preventivo liquidatorio e la difesa in alcuni giudizi civili promossi nei confronti di istituti bancari, con le relative procedure di mediazione. Il credito complessivo viene richiesto in parte in prededuzione e in parte in privilegio.

Il giudice delegato ammette solo una frazione del credito, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela ed escludendo il compenso per le prestazioni concordatarie e per quattro cause civili. Il tribunale rigetta l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dal professionista. Questi ricorre per cassazione con più motivi, incentrati sull’onere probatorio dell’adempimento e sulla valutazione della diligenza professionale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’eccezione di inadempimento. Il tribunale ha ritenuto che il curatore possa sollevarla senza limiti nel giudizio di opposizione, e che il giudice delegato, di fronte all’iniziale eccezione di inadempimento parziale, avesse il potere di verificare tutti gli elementi costitutivi del credito. La censura del professionista, oltre a risultare nuova, è inammissibile perché indirizzata contro il ragionamento avversario senza un confronto con la ratio decidendi del decreto impugnato.

Sul secondo motivo, relativo alla predisposizione della proposta di concordato, la Corte rileva che la decisione impugnata non si fonda affatto sul mero automatismo tra inammissibilità della domanda e inadempimento. Il tribunale ha motivatamente spiegato che la proposta era inficiata da un atto svantaggioso per i creditori, compiuto senza autorizzazione giudiziale, e da un’errata valutazione del passivo, tale da non consentire il rispetto della condizione di accesso di cui all’art. 160, ultimo comma, l.fall. Il motivo attinge perciò il merito della valutazione.

Il terzo motivo contesta il diniego di compenso e di prededuzione per l’attività svolta nella procedura dichiarata inammissibile. La Corte lo dichiara inammissibile: nel censurare l’interpretazione dell’affitto d’azienda e dell’accollo, il ricorrente muove dall’assunto indimostrato di un corretto adempimento. Sul punto richiama le Sezioni Unite n. 42093 del 2021, che hanno disatteso il precedente orientamento invocato dal ricorrente: pre-requisito indefettibile della prededuzione è ora l’ammissione della domanda e la conseguente apertura della procedura ex art. 163 l.fall.

Quanto ai contenziosi bancari, la Corte osserva che la ratio decidendi del tribunale non riguarda il deposito dei contratti entro i termini di decadenza, ma l’onere di acquisirli preventivamente, per valutare l’opportunità stessa di promuovere le cause. Sui restanti motivi, incluso quello sull’omesso esame di fatto decisivo, la Corte rileva l’inammissibilità per violazione dei canoni di Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014. La censura sul compenso per la mediazione è manifestamente infondata, poiché l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento per la causa correlata spiega effetti anche sulla fase prodromica. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *