Notifica allo studio del difensore e onere della prova nelle operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 9733 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di appello eseguita presso lo studio del difensore domiciliatario è valida, senza necessità di notificazione personale ai professionisti disgiuntamente incaricati. In tema di accertamento IVA per operazioni inesistenti, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione finanziaria — assenza di struttura organizzativa del fornitore, sede dichiarata inesistente, gestione di fatto riconducibile ai soci della società utilizzatrice — integrano una presunzione di svolgimento di operazioni inesistenti e determinano l’inversione dell’onere della prova a carico della società contribuente. Il giudice di merito che trascuri tali elementi incorre nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017 opera automaticamente, senza cumulo con la sospensione feriale.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativi agli anni d’imposta 2001-2002, sul rilievo che la notifica era stata eseguita presso lo studio del domiciliatario e non ai difensori disgiuntamente incaricati.

La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso dell’Ufficio, cassando con rinvio. In sede di rinvio la CTR ha rigettato l’appello, riguardante la sola IVA, ritenendo necessaria l’autorizzazione del superiore gerarchico dei militari verbalizzanti per l’accesso alla sede sociale e, comunque, non provata l’inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate dal fornitore, ovvero la sua natura di società cartiera. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di tardività del ricorso, formulata nel controricorso con riguardo alla sospensione feriale e alla sospensione ex art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017. L’eccezione è infondata.

Il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, scadeva il 28 maggio 2017, in forza degli artt. 38, comma 3, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. Poiché tale scadenza ricadeva nel periodo tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, il termine è stato sospeso ope legis per sei mesi, con proroga al 27 novembre 2017: il ricorso, spedito per la notifica in quella data, è tempestivo. La Corte precisa che la sospensione feriale coincidente con quella speciale resta in questa assorbita e non si cumula.

Nel merito, il primo motivo deduce la violazione degli artt. 33, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. Il motivo è accolto: qualora la Guardia di Finanza operi nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria, non è necessaria l’autorizzazione del comandante di zona; la sua assenza, anche in ipotesi di polizia tributaria, non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali di rango costituzionale. L’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini fiscali non ne determina l’inutilizzabilità, in mancanza di specifica previsione.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo è ammissibile e fondato. La CTR ha omesso di considerare i molteplici elementi indiziari dedotti dall’Ufficio: la sede legale dichiarata inesistente, la gestione riconducibile ai soci della società utilizzatrice, l’assenza di documentazione contabile e di personale, la coincidenza tra i prelievi sui conti del fornitore e i pagamenti della committente. Si tratta di elementi tipici che integrano una presunzione di operazioni inesistenti e comportano l’inversione dell’onere della prova a carico della società contribuente, la quale deve dimostrare la propria buona fede.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *