Accertamento negativo delle poste bancarie nulle in conto aperto (Cass. civ. Sez. I n. 31772 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l’azione di accertamento negativo delle poste illegittimamente annotate anche in costanza di rapporto, senza che l’azione si converta in ripetizione di indebito e senza che si determini alcuna sanzione restitutoria a carico della banca, giacché in vigenza dell’art. 1823, comma 1, cod. civ. egli ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste nulle. Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. è deducibile in cassazione solo se il ricorrente trascriva puntualmente, e non per riassunto, gli atti processuali nei quali la domanda sarebbe stata formulata o modificata, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. La banca, convenuta in ripetizione, non può pretendere dal correntista la produzione integrale degli estratti conto, potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, anche attraverso consulenza d’ufficio.

Il Fatto

Una società correntista agisce nei confronti della banca per ottenere la declaratoria di nullità e la ripetizione di poste registrate su un conto corrente intrattenuto fin dal 1990 e ancora in corso al momento della domanda. Le poste contestate riguardano interessi passivi ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 24.10.2018, dichiara inammissibili le domande, sul rilievo che l’onere di provare la mancanza di valido titolo dei pagamenti incombe su chi agisce e che, in difetto della produzione integrale degli estratti conto, non è verificabile il compimento di atti solutori in senso tecnico.

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale accoglimento del gravame, dichiara la nullità degli addebiti per interessi ultralegali, anatocismo, c.m.s. e spese e respinge la doglianza sull’usura. La banca ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo error in procedendo per ultrapetizione, violazione delle regole sull’onere della prova e illegittimità della condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che l’individuazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sindacabile solo se l’errata rilevazione del petitum determini violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tuttavia, chi deduce ultrapetizione deve trascrivere esplicitamente i passaggi degli atti su cui fonda la censura, senza che la Corte possa ricercarli autonomamente.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha trascritto il contenuto della prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. depositata dalla correntista innanzi al tribunale, indicando solo quella della banca convenuta. Una lacuna che impedisce di verificare ex actis non solo la fondatezza degli assunti, ma la loro stessa veridicità. La doglianza si risolve in mere affermazioni, in aperta distonia con il principio di autosufficienza del ricorso, che non consente il rinvio per relationem agli atti di merito.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di operazioni bancarie in conto corrente, il correntista può agire ex art. 2033 cod. civ. anche in costanza di rapporto, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca. Solo a conto chiuso, venuta meno l’indisponibilità dei singoli crediti ex art. 1823, comma 1, cod. civ., l’azione di indebito può determinare l’obbligo di rimborso delle somme illegittimamente incamerate.

Il secondo motivo è respinto. Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, anche con l’ausilio di consulenza d’ufficio, con accertamento in fatto insindacabile in cassazione. La ricorrente confonde la violazione di norme processuali con l’erronea valutazione del materiale istruttorio: un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. si pone solo in ipotesi tassative, non allegate. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la questione si configura solo ove l’onere probatorio sia attribuito a parte diversa da quella gravata, non quando il giudice ritenga erroneamente assolto tale onere.

Il terzo motivo, sulla regolamentazione delle spese, è un “non motivo”: censura le spese in relazione a una ipotizzata cassazione che travolgerebbe la pronuncia, non all’esito del giudizio di secondo grado. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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