Accesso della Guardia di Finanza e prova delle operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 9734 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti tributari, l’art. 33, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 non richiedono l’autorizzazione del comandante di zona della Guardia di Finanza quando i verificatori operino nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria e comunque la sua assenza non comporta l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in difetto di specifica previsione e salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali di rango costituzionale. La prova della natura di cartiera del fornitore, unitamente a indizi sulla inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni fatturate, integra una presunzione di operazioni inesistenti e inverte l’onere probatorio sul contribuente. Il mancato esame di un documento decisivo è denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quando il documento, se valutato, avrebbe condotto a esito diverso della controversia.
Il Fatto
La società contribuente, in liquidazione, impugnava avvisi di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli atti impositivi. L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva dichiarato inammissibile per un vizio di notifica: la notificazione era stata eseguita presso lo studio del difensore domiciliatario e non ai professionisti disgiuntamente incaricati. La Cassazione, con ordinanza n. 15201 del 3 luglio 2014, accoglieva il ricorso dell’Ufficio e cassava con rinvio, ritenendo valida la notifica presso lo studio del difensore.
In sede di rinvio la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello dell’Agenzia, riguardante la sola IVA, ritenendo necessaria l’autorizzazione del superiore gerarchico dei militari verbalizzanti per l’accesso alla sede societaria e comunque mancante la prova dell’inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate dal fornitore. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte esamina l’eccezione di tardività del ricorso formulata dai controricorrenti. La sentenza impugnata, depositata il 27 aprile 2016, non era stata notificata: operava dunque il termine lungo di un anno ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. e artt. 38, comma 3, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il dies ad quem originario, computato ex nominatione dierum, era il 27 maggio 2017 e ricadeva nel periodo tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017, sospeso ope legis per sei mesi dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017. La Corte aggiunge sei mesi al termine naturale e ne fissa la scadenza al 27 novembre 2017: il ricorso, spedito per la notifica in quella data, è tempestivo. Viene precisato che la sospensione feriale del 2016 opera autonomamente, non essendo sovrapponibile al periodo di sospensione speciale, mentre quella del 2017 vi è assorbita e non si cumula.
Nel merito, il primo motivo deduce violazione degli artt. 33, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. La Corte lo accoglie. Richiamato il principio per cui, ove il giudice dichiari inammissibile una domanda e ne esamini ugualmente il merito, le relative argomentazioni sono prive di effetti giuridici, si esclude la formazione di alcun giudicato sulla illegittimità istruttoria. La Commissione tributaria regionale aveva errato nel ritenere necessario il provvedimento autorizzativo.
La Corte richiama Cass. n. 13421 del 2017 e Cass. n. 29132 del 2018: l’acquisizione irrituale di elementi da parte della Guardia di Finanza non comporta inutilizzabilità in assenza di specifica previsione, trattandosi di attività amministrativa, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali. Ancora, Cass. n. 2444 del 2007 distingue l’accesso ai locali commerciali, per cui non occorre autorizzazione, dai locali adibiti anche ad abitazione. I giudici d’appello hanno deciso con statuizione non conforme a tali principi.
Il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è ritenuto ammissibile e fondato. La sentenza di rinvio aveva affermato la mancata prova dell’inesistenza oggettiva delle prestazioni, omettendo di esaminare i molteplici elementi indiziari dedotti dall’Ufficio: sede legale inesistente, amministrazione curata di fatto dai gestori della contribuente, prestanome formalmente amministratore, assenza di contabilità e personale, movimentazioni bancarie incoerenti. Si tratta di elementi tipici che integrano una presunzione di operazioni inesistenti e comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Richiamate Cass. n. 17173 del 2018, Cass. n. 30148 del 2017 e Cass. n. 9851 del 2018, la Corte ribadisce che la prova della prestazione non eseguita dal fatturante, privo di dotazione personale e strumentale adeguata, è sintomatica dell’assenza di buona fede del contribuente. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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