Occupazione in possesso e presupposto IMU: possesso reale del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 33227 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU e ICI, la nozione di possesso rilevante ai fini del presupposto impositivo non coincide con la mera disponibilità del bene, ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo d’imposta. Possessore è dunque il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile. L’occupazione temporanea di urgenza e la requisizione non privano il proprietario del possesso fino a quando non intervenga l’ablazione del bene, salvo che, per effetto dell’immissione in possesso, ne sia conseguita la irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione dell’opera pubblica. La convenzione sostitutiva di provvedimento amministrativo che disponga l’immissione in possesso di un’area non trasferisce di per sé il possesso rilevante ai fini dell’imposta.

Il Fatto

Il Comune ricorrente aveva emesso due avvisi di accertamento per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dai contribuenti per l’anno 2012, involgenti il possesso di terreni edificabili e di unità immobiliari. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 811/19, aveva rigettato l’appello del Comune, confermando la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi.

Il giudice del gravame aveva ritenuto che, quanto alle unità immobiliari, la sentenza fosse passata in giudicato per difetto di censure. Quanto alle aree edificabili, aveva valorizzato l’atto di cessione dei suoli al Comune del 18 dicembre 2009, per complessivi mq 6.155, da aggiungersi ai mq 1.065 e ai mq 316 già ceduti con precedente verbale del 7 maggio 2009, rilevando che il Comune non aveva prodotto i rogiti richiamati né contestato la documentazione fotografica relativa al parco pubblico realizzato su quelle aree.

La Motivazione della Corte

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente perché incentrati sulle medesime convenzioni e accordi intercorsi con i contribuenti. Il primo motivo denunciava la motivazione apparente e l’omesso esame delle difese; il secondo la violazione delle disposizioni in tema di ICI e IMU e dell’art. 1140 cod. civ., per avere il giudice del gravame valorizzato le convenzioni del 2009 dalle quali conseguiva solo l’immissione in possesso delle aree, rimaste di proprietà dei contribuenti sino alla cessione del 2013.

La Corte ha preliminarmente richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 17931 del 2013 sulla ammissibilità del motivo articolato in più censure scindibili, escludendo nella specie il vizio di inestricabile promiscuità. Ha poi respinto la doglianza di nullità della sentenza, avendo il giudice del gravame reso esplicita la propria ratio decidendi, e ricordato che il vizio di violazione di legge non può ex se ridondare in quello di nullità della sentenza.

Nel merito, la Corte ha osservato che il giudice del gravame aveva risolto la questione valorizzando l’atto di cessione del 18 dicembre 2009 senza dare alcun conto né della fonte di disciplina di detti accordi, che il ricorrente assumeva conclusi in sostituzione di provvedimenti amministrativi ex art. 11 legge n. 241 del 1990, né del relativo specifico contenuto e della natura delle situazioni giuridiche coinvolte.

Richiamando le disposizioni dell’ICI (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2), in sostanziale continuità con la disciplina dell’IMU, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive di carattere reale, restando possessore il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento. In particolare, in tema di provvedimenti ablatori, l’occupazione temporanea di urgenza non priva il proprietario del possesso fino all’ablazione, a meno che l’immissione in possesso non abbia comportato l’irreversibile trasformazione del bene per la realizzazione dell’opera pubblica.

Su queste basi la Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per il motivato riesame della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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