Giurisdizione italiana sul contenzioso climatico contro la capogruppo (Cass. civ. Sez. Un. n. 20381 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche quando sia proposto dalla stessa parte che ha promosso il giudizio di merito, ove sussistano ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione, in considerazione della novità delle questioni. La domanda risarcitoria volta a far valere la responsabilità extracontrattuale di una società per l’omessa adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti non integra un difetto assoluto di giurisdizione, poiché il sindacato sull’iniziativa economica non comporta invasione della sfera riservata al potere legislativo e non si traduce nella creazione di una norma inesistente. La giustiziabilità della pretesa costituisce questione di merito, non di giurisdizione, e resta estranea al regolamento. Sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione degli artt. 4, par. 1, e 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012, poiché il danno si concretizza nel luogo di residenza degli attori e la condotta della capogruppo è collocata in Italia, sede della strategia aziendale.
Il Fatto
Due associazioni ambientaliste e un gruppo di cittadini, residenti in aree esposte al cambiamento climatico, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma una società energetica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e una società a prevalente partecipazione pubblica, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza agli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti e la condanna alla riduzione delle emissioni di CO2, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da cambiamento climatico, all’adozione di una policy operativa e, in subordine, di ogni iniziativa utile a contenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi.
I convenuti hanno eccepito il difetto assoluto di giurisdizione e il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le condotte tenute all’estero. Dopo l’inammissibilità di un’analoga domanda, gli attori hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, con istanza subordinata di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 2 della legge n. 204 del 2016 per contrasto con gli artt. 2, 9, 24, 41 e 117 Cost.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno innanzitutto dichiarato ammissibile l’intervento dei soggetti che, pur non avendo proposto il ricorso, erano parti del giudizio di merito, qualificabili come litisconsorti necessari, non essendo il regolamento un procedimento autonomo ma strumentale e incidentale rispetto al giudizio principale.
Hanno poi riconosciuto la proponibilità dello strumento anche su iniziativa della stessa parte attrice, data la novità delle questioni e l’assenza di precedenti di legittimità, rilevando che l’unica pronuncia di merito pertinente aveva escluso la giurisdizione in una controversia analoga ma non identica.
Nel merito, la Corte ha escluso il difetto assoluto di giurisdizione. L’invasione della sfera legislativa si configura solo quando il giudice applichi una norma da lui stesso creata, non quando sia chiamato a pronunciarsi su una comune azione risarcitoria. La non giustiziabilità della pretesa, configurabile solo se manchi nell’ordinamento una norma astrattamente idonea a tutelare l’interesse, costituisce questione di merito e non di giurisdizione. Per le stesse ragioni restano estranee al regolamento le questioni di compatibilità con il diritto europeo, di legittimità costituzionale, di legittimazione ad agire e di configurabilità di un danno concreto.
Quanto alla giurisdizione internazionale, le Sezioni Unite hanno applicato gli artt. 4, par. 1, e 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012, interpretati nel senso della facoltà di scelta tra il luogo di concretizzazione del danno e quello dell’evento generatore. Le emissioni climalteranti, per loro portata diffusiva, producono l’evento generatore dove si svolgono produzione, trasporto e commercializzazione dei combustibili fossili, mentre la lesione dei diritti alla vita e alla vita privata si verifica nel luogo di residenza degli attori. L’elaborazione della strategia aziendale, spettante agli organi di governo della capogruppo, colloca la condotta nel territorio nazionale.
Irrilevante è, infine, la circostanza che parte delle emissioni sia prodotta da società controllate estere, dotate di autonoma personalità giuridica: tali soggetti non sono parti del giudizio e l’imputabilità delle emissioni alla capogruppo attiene al merito, non alla giurisdizione. La giurisdizione spetta dunque all’Autorità giudiziaria italiana, con rimessione delle parti al Tribunale di Roma.
Nota della Redazione
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